Operazioni fuori campo senza fattura elettronica

Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva (cd. “fuori campo”) sono in linea generale escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, trattandosi di operazioni per le quali non è (quasi mai) richiesto l’obbligo di emissione della fattura. È quanto emerge dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del recente incontro con la stampa specializzata.

È bene ricordare che l’avvento della fattura in formato elettronico non comporta alcun cambiamento in relazione alle regole riguardanti le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. In linea generale, infatti, affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura è richiesto che l’operazione sia rilevante ai fini Iva, ossia sussistano tutti i presupposti per l’applicazione della stessa (oggettivo, soggettivo e territoriale). Pertanto, è obbligatorio emettere la fattura per quelle operazioni per le quali, nonostante sussistano tutti i predetti requisiti, materialmente l’imposta non è applicata in quanto trattasi di operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972) o non imponibili (articoli 8 e ss. D.P.R. 633/1972).

A partire dal 2013, tuttavia, la regola descritta ha trovato un’importante eccezione, poiché l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

Trattasi sia delle cessioni di beni, sia delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia, per le quali l’imposta non deve essere applicata nel territorio dello Stato, nel qual caso si richiede l’apposizione nel documento delle seguenti diciture:

inversione contabile in presenza di debitore soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue;

operazione non soggetta in presenza di controparte stabilita in un Paese extraUe.

Si ricorda altresì che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari del soggetto passivo, dovendosi indicare nel quadro VE della dichiarazione annuale Iva (anche se “sterilizzate” per la verifica dello status di esportatore abituale).

Nel corso del Forum l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, anche se in formato elettronico, posto che l’introduzione del file Xml, in luogo del documento cartaceo, non ha comportato alcun cambiamento delle regole normative. A dire il vero, l’Agenzia pone l’esempio dei regimi monofase (di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972), per i quali in realtà non vi è un’esclusione da Iva, bensì una particolare modalità di applicazione della stessa, che ha comunque portato il legislatore ad esonerare tali soggetti dall’obbligo di emissione della fattura.

Dal chiarimento dell’Agenzia si evince quanto segue:

  • per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, ferma restando la possibilità di emetterla (elettronica dal 1° gennaio 2019), inviandola tramite il Sdi ed indicando nel campo “codice natura” quale natura dell’operazione il codice “N2”. Nella prassi, infatti, le aziende preferiscono emettere la fattura anche quando non sussista alcun obbligo, e ciò al fine di standardizzare le procedure amministrative e contabili per la formazione e la registrazione dei documenti;
  • per le operazioni fuori campo Iva, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (quelle indicate nell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972), il documento continuerà ad essere in formato cartaceo trattandosi di operazioni intercorse con controparti non stabilite nel territorio dello Stato. Tali operazioni dovranno quindi essere riepilogate nel cd. “esterometro“, ferma restando la facoltà di emissione della fattura elettronica nel qual caso il soggetto passivo evita di includere le stesse nella predetta comunicazione.

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