Omaggi intra-UE di beni con IVA variabile

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali
eleva a 50,00 euro il limite monetario, attualmente pari a 25,82 euro, per la detassazione,
a valle e a monte, dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa dati in omaggio.
La novità si riflette anche sul trattamento IVA degli omaggi intra-UE. I beni ceduti a titolo gratuito con trasporto/spedizione in un altro Paese membro dell’Unione europea, infatti,
non beneficiano del regime di non imponibilità previsto, per le cessioni intra-UE, dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l’operazione sia detassata nel Paese di origine, in quanto tassata nel Paese di destinazione, è che l’operazione sia a
titolo oneroso.
Ne consegue, come indicato dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1), che alle cessioni gratuite di beni si applica la
normativa interna, stante l’esplicito rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 previsto dall’art. 56 del D.L. n. 331/1993.
Salvo quanto successivamente esposto, le cessioni gratuite di
beni di propria produzione o commercio sono sempre considerate
imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972), fatta eccezione per i
campioni gratuiti appositamente contrassegnati (art. 2, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non costituenti né una cessione intra-UE, né una cessione interna.
Se l’omaggio è costituito da beni di propria produzione o commercio, l’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 opera una
distinzione a seconda che il cedente italiano
abbia detratto o meno l’imposta “a monte”. Infatti:
  • nel primo caso (detrazione operata), la cessione gratuita dà luogo al pagamento dell’IVA. In assenza di rivalsa dell’imposta, non obbligatoria ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione può essere certificata attraverso una delle procedure previste dalla C.M. 27 aprile 1973, n. 32/50388 (§ VI), ossia:
    • emettendo un’autofattura singola per ciascuna cessione, ovvero un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore normale (ora prezzo di acquisto o di produzione) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”. L’autofattura (singola o globale) deve essere annotata nel solo registro delle fatture emesse (Cass., 4 agosto 1992, n. 9254);
    • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, l’ammontare globale dei valori normali (ora prezzi di acquisto o di produzione) delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote;
  • nel secondo caso (detrazione non operata), la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
A prescindere dal trattamento IVA applicato all’omaggio, l’operazione:
  • non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT, né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del plafond, né all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Il regime IVA delle cessioni gratuite di
beni non di propria produzione o commercio è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 4), e 19-
bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto, infatti, conto che “
gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza” (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E), ne consegue che, per i beni di
costo unitario:
  • non superiore a 50,00 euro:
    • la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;
    • il cedente può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto;
  • superiore a 50,00 euro:
    • la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;
    • il cedente non può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto. In caso contrario, deve essere effettuata la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.
Anche per i beni non di propria produzione o commercio, a prescindere dal costo unitario (inferiore o superiore a 50,00 euro), l’operazione:
  • non deve essere dichiarata ai fini
    INTRASTAT né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del
    plafond, né all’acquisizione dello
    status di esportatore abituale.

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