Lo status di esportatore abituale

Con l’apertura dei termini, da ieri, 1° febbraio, per la presentazione della dichiarazione Iva 2023 per l’anno 2022, torna di attualità la qualifica di esportatore abituale del soggetto Iva.

Tale status, che permette di acquistare e importare beni e servizi evitando l’assoggettamento ad imposta, evita l’accumularsi di ingenti crediti Iva in capo ai soggetti che effettuano operazioni “a valle” non imponibili ma che a monte assolvono l’Iva su acquisti territorialmente rilevanti in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), D.L. 746/1983, per ottenere lo status di “esportatore abituale” è necessario aver effettuato nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato”.

Due sono, quindi, gli aspetti da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:

  • l’ammontare delle operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti), da indicare nel rigo VE30 del modello Iva (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino e servizi internazionali);
  • il volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).

In merito a tale ultimo aspetto, il volume di affari Iva “rettificato”, ai fini che qui interessa, è dato dall’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), escluse:

  • le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato (articolo 7- bis, comma 1, D.P.R. 633/1972);
  • le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6- bis, D.P.R. 633/1972, ossia le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale (di cui agli articoli da 7 a 7- septies D.P.R. 633/1972), per le quali è stato espressamente previsto l’obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • diverse da quelle esenti (articolo 10, comma 1, n. da 1 a 4, e 9, P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea.

Pertanto, solo nell’ipotesi in cui il totale operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un “esportatore abituale”.

Le operazioni da considerare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale” (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del plafond) sono solamente quelle registrate nell’anno solare (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate: la L. 28/1997 ha previsto, infatti,  un’ importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni “effettuate” (dove l’effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni “registrate” (circolare 145/E/1998).

È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del D.P.R. 633/1972.

Con particolare riguardo alle fatture differite va precisato, invece, che queste rilevano con riferimento all’anno della consegna dei beni.

Ad esempio, una fattura differita emessa il 15 gennaio 2023 a fronte di una consegna dei beni effettuata nel mese di dicembre 2022, rileva come volume di affari nell’anno 2022 (anno di effettuazione dell’operazione).

In questo modo, il plafondcoincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale Iva”.

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