L’Iva e l’acqua di sorgente

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, ha fornito alcuni interessanti precisazioni in merito all’aliquota IVA sulle cessioni di acqua di sorgente, a seguito di un interpello presentato da una società per azioni. Quest’ultima, parallelamente alla commercializzazione dell’acqua minerale in bottiglia, ha recentemente avviato la vendita di acqua in bottiglia destinata al consumo umano (acqua di sorgente) ritenendo che possa rendersi applicabile l’aliquota ridotta al 10%.

A livello normativo esiste una specifica distinzione tra acque minerali naturali e acque destinate al consumo umano: le acque minerali naturali, a differenza di quelle destinate al consumo umano, sono acque pure e presentano particolari caratteristiche chimiche che le rendono benefiche per la salute, provenendo da una o più sorgenti naturali o perforate le quali le fanno assumere caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente proprietà favorevoli alla salute.

Le acque di sorgente, invece, sono acque allo stato naturale imbottigliate direttamente alla sorgente, riconducibili nell’alveo delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 176 del 2011.

Nella suddetta risoluzione, riportando un parere fornito dalle Dogane in data 12 settembre 2012, l’Agenzia illustra le differenze tra acqua di sorgente e acqua minerale da un punto di vista chimico; nonostante l’acqua di sorgente, dal punto di vista microbiologico, presenti caratteristiche di purezza molto simili a quelle delle acque minerali non necessitando di alcun trattamento, dal punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili secondo la quale è tollerata la presenza di piccole contaminazioni assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti, ne farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale.

Sebbene l’acqua di sorgente sia assimilabile all’acqua potabile con riferimento alle caratteristiche chimiche e alle limitazioni appena esposte, non può dirsi altrettanto sotto il profilo dell’imposizione indiretta; l’Agenzia delle Entrate, infatti, è dell’avviso che l’aliquota agevolata del 10%, di cui al n.81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, sia applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l’erogazione di acqua potabile e non potabile, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritta con i Comuni, mediante l’allacciamento alle condotte della rete idrica comunale. In sostanza si riferisce al servizio generale di erogazione idrica, i cui corrispettivi vengono determinati applicando il regime tariffario in vigore ai consumi misurati attraverso degli appositi contatori intestati ai singoli utenti e per i quali l’aliquota ridotta consente di ridurre i costi a carico della collettività per un servizio primario qual è quello dell’erogazione dell’acqua.

E’ per queste ragioni che una tale agevolazione fiscale non può estendersi alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, la quale, seppur chimicamente simile all’acqua potabile, è commercializzata al pari delle acque minerali e, quindi, soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

La risoluzione conclude specificando che, in base alle disposizioni contenute nell’art. 10 dello Statuto del contribuente e in assenza di chiarimenti ufficiali sulla portata della norma in questione, non debbano essere irrogate sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora nell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%.

 

 

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