L’esterometro di novembre 2019 può essere inviato entro il 31 gennaio

La Legge di bilancio 2020 interviene in tema di esterometro modificando la periodicità, abbandonando il precedente invio mensile in favore di un più agevole (e ragionevole) invio trimestrale.

Tale modifica è pensata per esplicare i propri effetti con riferimento alle operazioni registrate nel 2020, ma recentemente, nei forum tenuti con la stampa specializzata, l’Agenzia ha avuto modo di precisare che lo slittamento di invio riguarda anche la comunicazione relativa al passato mese di novembre 2019.

 

L’esterometro e la periodicità

L’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, prevede, con decorrenza dallo scorso 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica per le operazioni intercorse tra soggetti stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato, nonché l’obbligo di presentazione di un’apposita comunicazione (il cosiddetto “esterometro”) per le operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia (disposizione contenuta nel comma 3-bis).

Per tali ultime operazioni, infatti, non essendo previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, il legislatore richiede la presentazione di una specifica comunicazione.

Va rammentato, comunque, che non vi è obbligo di inserire in tale comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; la ragione di tali esoneri risiede nel fatto che dette operazioni sono già note all’Amministrazione Finanziaria (tramite dichiarazione doganale ovvero tramite transito allo Sdi).

L’adempimento in commento è stato inizialmente fissato con cadenza mensile, ma, più recentemente, tale periodicità è stata modificata.

L’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 124/2019 (inserito, in sede di conversione, dall’articolo 1, comma 1, L. 157/2019), modificando l’articolo 1, comma 3-bis, DLgs. 127/2015, ha infatti trasformato la periodicità della comunicazione da mensile a trimestrale:

“La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Durante l’incontro con l’Agenzia tenutosi nei giorni scorsi è stato osservato come non sia stata fissata alcuna decorrenza per tale modifica, con la conseguenza che il nuovo termine di invio dovrebbe riguardare tutti gli adempimenti in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (come detto, infatti, si tratta di una correzione apportata in sede di conversione), la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 24.12.2019.

In particolar modo, la questione è stata sollevata in relazione alle operazioni relative al mese di novembre 2019 che, in base alla precedente periodicità, dovevano essere inviate entro la fine del mese di dicembre scorso, scadenza che oggi dovrebbe essere letta secondo le nuove regole, quindi posticipata alla fine del mese di gennaio 2020.

L’Agenzia conferma l’interpretazione proposta, ritenendo che tutti gli adempimenti non ancora scaduti il 25 dicembre 2019 (ossia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione) debbano seguire il nuovo termine.

In altre parole, venendo al caso specifico, i nuovi termini troveranno applicazione per i documenti emessi o ricevuti dal mese di novembre 2019.

Saranno pertanto da considerarsi tempestive, osserva l’Agenzia, le comunicazioni effettuate entro il 31 gennaio 2020, relative alle operazioni di novembre e dicembre 2019.

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