L’effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo

L’effettuazione di attività o di operazioni esenti, come noto, può avere un impatto importante sul diritto alla detrazione dell’Iva su acquisti ed importazioni.

Vi sono soggetti – quali banche, assicurazioni, medici, ecc… – che svolgendo una attività che dà luogo quasi completamente ad operazioni esenti, non hanno proprio il diritto alla detrazione.

In particolare, molti contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, opteranno per la dispensa dagli adempimenti prevista dall’articolo 36-bis.

Tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva qualora non abbiano effettuato nessuna operazione imponibile, nemmeno occasionale, e non abbiano effettuato acquisti in reverse charge, per i quali sono tenuti al versamento dell’imposta.

Ad esempio, un medico che ha effettuato soltanto prestazioni esenti, ma ha ricevuto servizi di pulizia sui quali ha dovuto effettuare il reverse charge (e versare la relativa imposta) è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, dovendo indicare tra le operazioni attive nel quadro VE il totale di quelle esenti, e le operazioni di reverse charge nel quadro VJ.

Inoltre, nel rigo VF22 devono essere indicati, al netto dell’Iva relativa, gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni per le quali l’Iva non ha potuto essere detratta.

Infatti, in tale rigo, tra le altre operazioni, devono essere indicate quelle effettuate dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, e quelle effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis.

Non tutte le operazioni esenti, tuttavia, pregiudicano il diritto alla detrazione.

Vi sono operazioni esenti che non pregiudicano il diritto alla detrazione, quali ad esempio quelle effettuate nel 2022 ai sensi della L. 178/2020, cioè connesse alla somministrazione di vaccini ed all’effettuazione di test diagnostici per il Covid-19; inoltre, non pregiudicano il diritto alla detrazione le cessioni di beni con Iva non detratta a monte, ai sensi dell’articolo 10, numero 27-quinquies, le operazioni finanziarie effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea o relative a beni destinati ad essere esportati, le “cessioni presunte” effettuate dalle piattaforme digitali, nell’ambito del commercio elettronico effettuato tramite marketplace.

Tali operazioni devono essere indicate nelle specifiche caselle del rigo VF34, in quanto non concorrono a formare il pro-rata.

Lo stesso rigo VF34 richiede l’indicazione di altre operazioni che non concorrono a formare il pro-rata, tra cui le cessioni – ovviamente esenti – di beni ammortizzabili, ed i passaggi interni tra contabilità separate.

I righi da VF31 a VF37 sono dedicati tuttavia ai soggetti che al rigo VF30 hanno barrato la casella 3, cioè a quelli che hanno registrato per il periodo d’imposta operazioni esenti di cui all’articolo 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Le operazioni esenti occasionali, ovvero quelle finanziarie, assicurative ed immobiliari che non rientrano nell’attività propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili non concorrono infatti alla formazione del pro-rata, e quindi il soggetto che le pone in essere non deve barrare la casella 3 del rigo VF30. Tale soggetto, infatti deve barrare la casella 1 del rigo VF60.

Ricordiamo che – tolte le operazioni esenti con diritto alla detrazione – l’effettuazione di attività o di operazioni esenti pregiudica – in qualche modo – il diritto alla detrazione. Qualora le stesse operazioni concorrano alla formazione del pro-rata, il diritto alla detrazione dell’Iva è pregiudicato da tale meccanismo.

Qualora le operazioni esenti non concorrano alla formazione del pro-rata in quanto effettuate in via occasionale oppure siano quelle operazioni finanziarie o immobiliari che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, la detrazione Iva è pregiudicata per quegli acquisti connessi all’effettuazione di tale operazione.

Si pensi ad esempio ad un prestito occasionale effettuato ad una consociata, o ad una cessione occasionale di un fabbricato con il regime di esenzione da parte di una impresa che non è nel settore immobiliare: in tale circostanza, l’operazione esente va indicata al rigo VE33, va barrata casella 1 del rigo VF60, e andrà considerata indetraibile l’Iva connessa all’effettuazione della specifica operazione esente (si pensi ad esempio alla fattura dell’agente immobiliare che ha procurato la cessione occasionale dell’immobile in regime di esenzione), indicando l’ammontare di tali operazioni con Iva indetraibile nel rigo VF22.  

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