Le novità in tema di commercio elettronico indiretto di beni

La Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455, ha introdotto rilevanti novità Iva in tema di commercio elettronico indiretto, al fine di facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea.

In particolare, pur rimanendo inalterata la regola generale in base alla quale le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti “B2C” sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, nel Paese UE di destinazione del bene, a decorrere dal 1° luglio 2021 (in luogo del 1° gennaio – termine rinviato con la decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e con i Regolamenti Ue 2020/1108 e 2020/1112, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 luglio 2020) e previo recepimento all’interno dell’ordinamento tributario italiano, sono eliminate le “soglie di protezione”.

In particolare, la modifica apportata all’articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE, prevede che:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
  • se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento del limite monetario, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al Moss, quale alternativa all’identificazione, ai fini dell’imposta, nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.

In pratica, quindi, gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se identificarsi in ciascun Paese ove effettuino cessioni per importi superiori a 10.000 euro all’anno, oppure se utilizzare il sistema del Moss, previa “Dichiarazione Iva Moss” da inviare trimestralmente all’Agenzia delle entrate attraverso il “Portale Moss”.

Si ricorda che, ad oggi, tale sistema si applica solo ad alcune operazioni “B2C” effettuate in modalità esclusivamente elettronica, quali:

  • i servizi di telecomunicazione;
  • i servizi di tele-radiodiffusione;
  • i servizi forniti per via elettronica (fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento e fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza).

Ne discende che, a decorrere dal 1° luglio 2021, il regime Iva del commercio elettronico indiretto verrà assimilato a quello del commercio elettronico diretto, in termini di limite per individuare la territorialità dell’imposta e adempimenti nell’ipotesi di superamento di tale limite.

Infine si evidenzia che, sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 14-bis, della Direttiva 2006/112/CE, quando un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un interfaccia elettronica:

  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;

si considera che lo stesso soggetto passivo, che facilita la cessione, abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni.

Di conseguenza l’operazione di cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, verrà suddivisa in due operazioni distinte:

  • la vendita dal fornitore all’interfaccia on-line rappresenterà una operazione esente Iva, ai sensi dell’articolo 136-bis Direttiva 2006/112/CE;
  • la vendita dall’interfaccia online al privato consumatore sarà assoggettata ad Iva nel Paese del consumatore.

A riguardo si ricorda che il legislatore nazionale, con l’articolo 13 D.L. 34/2019, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per il soggetto passivo intermediario che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione europea.

Tali obblighi comunicativi devono essere effettuati mediante trasmissione telematica, di un apposito modello, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre.

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