L’autovettura in uso all’amministratore – III° parte

Completiamo, con il presente contributo, l’analisi della fattispecie dell’utilizzo promiscuo da parte dell’amministratore che produce reddito assimilato a lavoro dipendente.

Dopo esserci occupati, nel precedente contributo, della disciplina applicabile nell’ambito delle imposte sui redditi, affrontiamo ora la (delicata) tematica riguardante l’iva.

Le modifiche introdotte agli articoli 3, 13, 14 e 19-bis1 D.P.R. 633/1972 dalla legge Finanziaria per l’anno 2008 (L. 244/2007), hanno determinato una situazione in cui l’imposta afferente all’acquisto di veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione è integralmente detraibile.

Oltre a queste situazioni di rigida strumentalità dei veicoli stradali a motore (utilizzati da imprese di noleggio, tassisti, scuole guida) nonché alle esplicite eccezioni previste dalla norma (agenti di commercio), ve ne sono anche altre nelle quali è possibile rinvenire un uso aziendale esclusivo.

Nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali a determinati soggetti che operano per conto dell’impresa, tale “esclusività” nell’utilizzo del veicolo può essere raggiunta addebitando all’utilizzatore un corrispettivo (assoggettato ad Iva) corrispondente all’uso privato del veicolo.

Tali operazioni, infatti, rientrano nell’esercizio dell’impresa e, realizzando prestazioni di servizi imponibili secondo la definizione della Direttiva comunitaria 2006/112/CE (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione), legittimano la detraibilità dell’imposta sull’acquisto dei beni con i quali le stesse sono effettuate.

Dette considerazioni sono le medesime proposte con riferimento alla concessione in uso promiscuo al dipendente e che quindi dovrebbero ritenersi applicabili anche ai collaboratori (tra cui anche gli amministratori) che operano nell’interesse dell’impresa.

La conclusione secondo cui l’effettuato riaddebito, anche nei confronti dell’amministratore, consente la piena detraibilità dell’Iva sul costo del veicolo risulta avallato da buona parte della dottrina.

L’addebito da parte della società deve, a tal fine, essere effettivo e non meramente simbolico.

In proposito è bene ricordare che, nell’ambito delle modifiche all’articolo 13 D.P.R. 633/1972, con cui si attribuisce rilevanza al valore normale ai fini della determinazione dell’imponibile di determinate operazioni, la base imponibile della prestazione rappresentata della messa a disposizione di veicoli stradali a motore, effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, è costituita dal valore normale dei servizi resi, se è previsto un corrispettivo inferiore a tale valore.

In attesa che venga emanato l’apposito decreto (e in attesa degli sviluppi del recente D.D.L. di Bilancio 2020), si assume come valore normale il valore determinato ai fini delle imposte sul reddito per stabilire l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti in natura (c.d. fringe benefit) soggetti a tassazione a norma dell’articolo 51 Tuir.

Detto valore è costituito dal 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’Automobile club d’Italia elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Veniamo però al caso specifico dell’autovettura concessa in uso all’amministratore-collaboratore. Nell’ambito di tale fattispecie pare di potersi escludere la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 14 D.P.R. 633/1972, in quanto essa va ad interessare esplicitamente il caso dei veicoli messi a disposizione dal “datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente”.

In altre parole, in caso di concessione all’amministratore, il congruo addebito che assicura l’integrale detrazione dell’Iva sui costi del veicolo non può essere quello forfettario ex articolo 51 Tuir; il riaddebito all’amministratore dovrebbe avvenire sulla base del tradizionale “valore normale” e non sulla base del “valore convenzionale” o di quello individuato con futuro decreto ministeriale nella versione post modifiche Comunitaria 2008.

A margine delle predette considerazioni evidenziamo come, con la risposta fornita in occasione dell’interpello n.904-472/2014 la DRE Lombardia è intervenuta sul tema della misura della detrazione ai fini Iva applicabile ai costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori di società, affermando che le due tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non sono pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge.

Da tale assunto la citata DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore e che per tali fattispecie, quindi, andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

Seppur enunciate da organo periferico dell’Amministrazione finanziaria, si tratta di affermazioni che, per quanto esposto in precedenza, non risultano pienamente condivisibili e che, pertanto, richiedono ufficiale conferma.

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