La Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha fissato la scadenza della Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre. L’articolo 3, comma 1, D.L. 73/2022 ha modificato a regime il calendario fiscale dell’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, sostituendo la scadenza del 16 settembre con il 30 settembre.

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998.

Unica eccezione è la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre che può essere in alternativa effettuata con la dichiarazione annuale dell’Iva se quest’ultima è presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Il nuovo calendario della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è:

  • primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31 maggio,
  • secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) entro il 30 settembre,
  • terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) entro il 30 novembre,
  • quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre) entro il 28 febbraio dell’anno successivo (in autonomia o in dichiarazione annuale Iva).

In ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lettere a-bis) e seguenti, D.Lgs. 472/1997.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997).

In particolare, fermo il versamento della sanzione, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a-bis) e seguenti, D.Lgs. 472/1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2022 in scadenza al 30 settembre, se la correzione avviene entro il 15 ottobre (15 giorni successivi alla scadenza), la sanzione ridotta (risoluzione 104/E/2017) è di:

  • euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
  • euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
  • euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
  • euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
  • euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo.

Se invece la correzione avviene dal 16 ottobre in poi, la sanzione ridotta è di:

  • euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
  • euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
  • euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
  • euro 82,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
  • euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo.

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