Iva: l’imposta si detrae anche se il fornitore disconosce la fattura

Può talvolta accadere che, nell’ambito di verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate e/o dalla Guardia di finanza, siano accertate delle violazioni a carico di un soggetto che, in relazione a determinate operazioni, abbia emesso delle fatture a carico di altri partners. Il tema della riflessione è il seguente: cosa accade in merito alla detrazione IVA in capo al soggetto che ha ricevuto il documento oggetto di contestazione?

Lo spunto per occuparsi della questione giunge dalla sentenza n.23317 che la Cassazione ha deposito lo scorso 15 ottobre. La controversia che ha dato origine al giudizio appare, dalla lettura del dispositivo, assai contorta; nel corso di un rapporto di subappalto (svoltosi in periodi in cui non si rendeva ancora applicabile l’istituto della inversione contabile) un soggetto ha disconosciuto la paternità di alcune fatture che la controparte ha utilizzato per la detrazione dell’IVA, adducendo che alcune delle stesse non erano state da lui emesse, né registrate sul libro IVA vendite. Ne è derivato il disconoscimento del diritto alla stessa detrazione in capo al subappaltante, proprio a seguito della presunta inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione. A propria difesa, il committente ha giustificato la propria posizione evidenziando come le prestazioni (non tutte, per la verità), fossero state oggetto di pagamento, con al conseguenza che poteva apparire ragionevole ipotizzare che lo scambio di denaro accompagnasse operazioni effettivamente svolte. Il tutto, contornato anche da un giudizio di natura penale. Della complessa vicenda, a noi interessa solo una piccola parte, quella cioè ove si discute della legittimità della detrazione dell’imposta ove il fornitore abbia disconosciuto le fatture, adducendo che la firma apposta sui documenti non fosse originale.

Partiamo pure dal presupposto che nessuna norma impone che le fatture debbano essere sottoscritte dal soggetto emittente, visto che gli elementi essenziali del documento sono elencati dall’articolo 21 del DPR 633/1972; ciò nonostante, appare interessante notare come il disconoscimento del documento possa avvenire a seguito di motivazioni differenti dalla mancanza di sottoscrizione, semplicemente non riconosciuti come propri dal soggetto emittente. Quale è il parere della Corte?

Al riguardo, i Giudici innanzitutto notano che, sia nell’ambito di una verifica, che nei rapporti tra contribuenti, il disconoscimento della sottoscrizione si risolve in una mera allegazione negativa di un fatto, allegazione che potrà essere valutata dai giudici di merito nell’ambito del complessivo impianto probatorio. Pur tuttavia, il disconoscimento in parola, diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia, non determina ex se il venir meno della fattura quale documento giustificativo del diritto alla detrazione, ma deve considerarsi unicamente uno degli elementi da valutare in giudizio. Si afferma, in sostanza, l’erroneità del comportamento dell’amministrazione che, sovente, pone in diretto collegamento (con procedimento del tutto automatico) il diritto alla detrazione con la presunta (non ) veridicità del documento.

Del pari, nessuna automatica rilevanza può essere attribuita all’esito del processo penale, che ormai non trova diretta cittadinanza nel mondo tributario; vige, infatti, il principio in forza del quale nessun ruolo di cosa giudicata può più attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, ancorché i fatti accertati siano i medesimi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento.

Compreso quanto sopra, possiamo tentare di estendere il ragionamento per ricavare qualche principio di natura generale. In primo luogo, da situazioni come quella oggetto del giudizio si comprende il motivo del sempre maggiore utilizzo dell’istituto della inversione contabile; infatti, la mancata erogazione del tributo evita (in parte) l’insorgere di contestazioni sull’esistenza del diritto alla detrazione a fronte del mancato versamento all’Erario da parte del soggetto obbligato.

In secondo luogo, anche se elemento non decisivo, una corretta ricostruzione delle movimentazioni finanziarie aiuta certamente a corroborare l’esistenza delle operazioni.

In terzo luogo, infine, ogni tipo di ulteriore elemento che possa corroborare il convincimento dell’effettiva esistenza della operazione (da cui conseguirebbe anche la veridicità del documento) può apparire dirimente; nel caso si fa un riferimento ad una contabilità di cantiere, con tanto di avanzamento lavori. Per l’appunto, circostanza che aiuta a sostenere che le prestazioni siano state davvero rese a maggiore tutela del committente.

Quindi, possiamo concludere che non sussiste nessun automatico disconoscimento del documento in capo alla controparte, ove il (presunto) soggetto emittente neghi la paternità della fattura; il principio potrà essere utile anche in esito agli incroci che potranno essere effettuati in relazione alle comunicazioni derivanti dall’elenco clienti e fornitori.

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