Iva agevolata per le cessioni di beni finiti

Nell’ambito del settore edile vi sono numerose operazioni per le quali il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota Iva agevolata (4% o 10%). In tale contesto, il n. 24) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati “Tupini”, nonché dei fabbricati rurali di cui al n. 21-bis) della Tabella A, parte II. Analogamente, ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, si applica l’aliquota Iva del 10% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di:

A questo proposito, è estremamente importante individuare il perimetro dei “beni finiti” e quando gli stessi possano godere delle predette aliquote agevolate. Innanzitutto, per poter beneficiare dell’aliquota agevolativa del 4% (o del 10%):

  • il bene deve essere fornito per la costruzione del bene (o deve essere destinato all’intervento di recupero sul fabbricato);
  • la fornitura del bene deve essere in diretta correlazione con la costruzione (o con l’intervento di recupero da effettuare).

È necessario, inoltre, che il bene sia acquistato da soggetti che, poi, utilizzano lo stesso direttamente in un’operazione agevolata, a nulla rilevando, ad esempio, che la costruzione del fabbricato avvenga:

  • direttamente (in economia) ovvero;
  • in forza ad un contratto d’appalto o subappalto.

Diversamente, nel caso in cui il bene sia compravenduto non nell’ultima fase di commercializzazione, bensì in uno stadio precedente, non è possibile applicare l’aliquota ridotta. Questo è il caso, ad esempio, degli acquisti di beni effettuati da un commerciante presso un grossista.

Il secondo aspetto riguarda, invece, l’esatta individuazione del “bene finito”, intendendosi per tale quello che, pur incorporandosi nella costruzione, è riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, ed è quindi suscettibile di ripetute utilizzazioni (risoluzione n. 22/E/1998 e risoluzione n. 39/E/1996).

Partendo dal presupposto che il bene finito è tale qualora non perda la propria individualità, anche successivamente al loro impiego nella costruzione, non rientrano nell’agevolazione dell’aliquota ridotta, così come precisato dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 14/E/1981):

  • i beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono, invece, materie prime e semilavorati per l’acquirente (es. mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc.);
  • i beni ceduti a fini di commercializzazione.

Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata prevista per gli acquisti dei beni finiti, l’acquirente deve rilasciare al cedente un’attestazione in cui evidenzia la volontà di destinare tali beni finiti alle opere o agli interventi agevolati sopra ricordati (circolare n. 1/E/1994). Tale dichiarazione, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, può essere redatta ed inviata anche in formato elettronico (circolare n. 45/E/2005).

Un aspetto che merita di essere evidenziato è quello relativo all’applicazione di eventuali sanzioni quando, in presenza di tutti i requisiti oggettivi, il cedente ha applicato l’agevolazione, ma ha omesso la richiesta dell’apposita dichiarazione. Sul punto, mancando nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, qualsiasi riferimento alla necessità di tali dichiarazioni “a pena di decadenza”, si potrebbe sostenere che, in presenza delle condizioni richieste, e malgrado l’assenza della dichiarazione di parte, l’aliquota agevolata si dovrebbe ritenere legittima.

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