Individuazione del luogo delle cessioni per i beni lavorati

Dalla sentenza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 si desume che la natura,
intracomunitaria o interna, della cessione dipende, innanzitutto, dall’
oggetto dell’ordine d’acquisto del cessionario non residente, che può essere:
  • il bene lavorato, oppure
  • il bene da lavorare.
Nella prima ipotesi (
cessione del bene lavorato), la cessione è intracomunitaria se è effettuata, a titolo oneroso, nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in altro Paese membro.
Per applicare la non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 è indispensabile che il
luogo della cessione sia situato in Italia. Dall’art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE si desume che il bene lavorato, cioè conforme al contratto di compravendita, deve partire dal territorio dello Stato a destinazione del cessionario comunitario.
Questa condizione è soddisfatta non solo quando la lavorazione sia
eseguita in Italia, ma anche quando la stessa sia
effettuata in altro Paese membro, purché il bene lavorato ritorni in Italia prima del trasporto/spedizione al cliente estero.
In caso di
lavorazione “esterna”, cioè in altro Paese membro, se il bene lavorato non ritorna in Italia, è dato osservare che
il cedente italiano deve identificarsi nel Paese UE del terzista ai fini:
  • sia dell’acquisizione intracomunitaria del bene inviato a scopo di lavorazione, che dà luogo ad un trasferimento a “se stessi”, da fatturare, in Italia, in regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
  • sia della cessione intracomunitaria del bene lavorato, qualora il cessionario non sia identificato nello stesso Paese UE del terzista. In caso contrario (terzista e cliente identificati nello stesso Paese membro), la cessione deve essere fatturata:
    1. dal cedente italiano, come operazione non soggetta ex art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, se l’obbligo d’imposta è traslato sul cessionario (reverse charge);
    2. dalla posizione IVA locale del cedente italiano, se l’obbligo d’imposta non è traslato sul cessionario.
Nella seconda ipotesi considerata (
cessione del bene non lavorato), la cessione è intracomunitaria se ricorre la specifica condizione prevista dall’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, che richiede che i beni ceduti siano “
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.
Dato che l’ordine d’acquisto ha per oggetto il bene da lavorare, non conta il luogo di esecuzione della prestazione, che può essere anche quello del cliente comunitario, ma il
luogo di partenza del bene da lavorare, che deve coincide con il territorio dello Stato italiano (si veda, sul punto, la C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 3.2).
Rispetto all’ipotesi considerata, potrebbe accadere che il cessionario comunitario
non sia in grado di conoscere la destinazione finale dei beni fino al termine della lavorazione. In questa situazione, è opportuno applicare l’IVA sulle eventuali
fatture d’acconto emesse dal cedente italiano, con successiva attivazione della procedura di
variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – nel rispetto del termine annuale previsto dalla norma – per i beni trasportati/spediti al di fuori dell’Italia dopo la lavorazione.
Per le
fatture di saldo non si pongono, invece, particolari problemi, applicandosi il regime di non imponibilità in dipendenza della destinazione dei beni lavorati.
 

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