Importazione rottami: reverse charge su dichiarazione dell’operatore

L’acquisto di rottami è soggetto ad inversione contabile, pertanto occorre ordinariamente integrare la fattura ricevuta priva di Iva, ai sensi dell’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. L’operazione è soggetta a doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite.

Cosa succede se i rottami arrivano da un paese extra-UE?

Costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7 D.P.R. 633/1972.

L’imposta, a norma dell’articolo 69 D.P.R. 633/1972, è commisurata al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità, che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74 D.P.R. 633/1972 si applicano le disposizioni previste per l’importazione di materiale d’oro (articolo 70, comma 5 D.P.R. 633/1972), secondo il quale l’Iva viene accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, ed è assolta a norma delle disposizioni del titolo II, ossia con il meccanismo del reverse charge; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri Iva vendite, nonché, ai fini della detrazione, nel registro Iva acquisti.

Come precisato dalla circolare 28/E/2004, paragrafo 12.6.1, se l’importatore non è soggetto passivo d’imposta ma un privato consumatore, l’Iva deve essere corrisposta in dogana secondo le regole generali, non essendo applicabile il meccanismo del reverse charge.

A tal proposito la circolare 24/D/2000 aveva indicato le istruzioni per l’importazione di oro, applicabili quindi anche alle importazioni di rottami, riportate di seguito.

Ai fini della compilazione delle dichiarazioni doganali, la liquidazione dell’Iva deve essere indicata nella casella 47 utilizzando il codice tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni) e, in negativo, il codice tributo 407, che deve intendersi inserito nella tabella n. 12, diramata con circolare n. 336 del 30.12.1992, con la seguente denominazione: “407 Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell’art. 70, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (materiale d’oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e nel l’art. 3, comma 10, della legge 17 gennaio 2000, n.7, (argento in lingotti o grani), da detrarre dal tributo 405”.

In deroga, pertanto, ai criteri ordinari di riscossione dell’imposta (articolo 70, comma 1, D.P.R. 633/1972), in luogo del pagamento della stessa all’atto della importazione, i soggetti passivi che effettuano le importazioni in questione assolvono il tributo mediante annotazione, nei modi e nei termini di legge, del documento doganale nel registro delle fatture (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti.

L’operazione non rientra nell’obbligo di segnalazione in esterometro, in quanto accompagnata da bolletta doganale.

Ricordiamo, infine, che le ipotesi di reverse charge di cui all’articolo 74, fanno riferimento ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Le disposizioni in commento si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune, vigente al 31 dicembre 2003:

  • ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  • ferro-leghe (v.d. 72.02);
  • prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  • graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

Le disposizioni si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

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