Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie le imprese sono solite offrire degli omaggi ai propri clienti.

In merito alla possibilità di dedurre interamente tali costi dal reddito fiscale, occorre verificare se gli omaggi rientrano o meno nell’attività di impresa.

In particolare, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per l’acquisto di beni, da cedere gratuitamente a terzi, non prodotti e/o scambiati dall’impresa, sono considerati:

  • integralmente deducibili dal reddito nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore a 50 euro, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir;
  • deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir e dell’articolo 1, comma 2, D.M. 19.11.2008, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Ai fini Iva gli importi sono considerati, ai sensi dell’articolo 19-bis.1, lett. h), D.P.R. 633/1972:

  • integralmente detraibili, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • totalmente indetraibili, se di costo unitario superiore a 50 euro.

Per quanto riguarda la definizione di “valore unitario”, sia con riferimento alle imposte dirette che all’Iva, occorre rilevare che, secondo quanto specificato dalla circolare 34/E/2009, par. 5.4, non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì bisogna considerare l’omaggio nel suo complesso.

Nella sostanza, quindi, per il caso classico del cesto natalizio, composto di vari beni il cui valore unitario dei singoli pezzi è non superiore a 50 euro ciascuno, ma complessivamente, la confezione supera il predetto valore, la spesa non risulta interamente deducibile e, di conseguenza, deve essere inquadrata come spesa di rappresentanza.

Tuttavia, la deduzione rimane integrale se allo stesso cliente sono regalati più beni singoli (o più confezioni singole) di valore non superiore a 50 euro (ad esempio due cesti da 40 euro ciascuno).

Diversamente, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per i beni, da cedere gratuitamente a terzi, prodotti e/o scambiati dall’impresa, sono considerati a seconda del valore di mercato e del costo di produzione.

In particolare:

  • occorre individuare il valore di mercato dell’omaggio, al fine di valutare l’importo della spesa da sottoporre al test di deducibilità. Se il valore di mercato risulta superiore a 50 euro, si tratta di spesa di rappresentanza, in caso contrario si tratta di costo a deducibilità integrale;
  • successivamente occorre individuare il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, il quale rappresenta l’importo effettivamente deducibile in bilancio.

In merito all’Iva, essa è sempre detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’articolo 19-bis.1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

In relazione poi all’eventuale rivalsa dell’Iva sulla successiva cessione gratuita, l’articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972, dispone che la stessa non è obbligatoria per le cessioni gratuite di cui all’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.

A tal fine se l’Iva non è addebitata in rivalsa, l’operazione può essere certificata:

  • emettendo un’autofattura con l’indicazione del prezzo d’acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che si tratta di “autofattura per omaggi”. L’autofattura, che deve essere annotata sul registro Iva delle vendite ex articolo 23 D.P.R. 633/1972, può essere emessa singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
  • in alternativa, annotando, su un apposito “registro degli omaggi” tenuto a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972, l’ammontare globale dei prezzi d’acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferiti alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Nell’ipotesi di rivalsa dell’Iva, invece, occorre emettere regolare fattura al cliente, specificando che si tratta di cessione per omaggio.

Si ricorda, infine, che l’Iva non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

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