Gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA nel regime MOSS

In un precedente intervento (si veda “La registrazione al MOSS per i servizi digitali”) sono state illustrate le modalità di registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop).

Il MOSS rappresenta l’estensione del sistema V@T on e-services, applicabile fino al 31.12.2014 per i servizi di e-commerce resi da fornitori extracomunitari nei confronti di “privati consumatori” comunitari.

L’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 regolava l’ipotesi in cui i suddetti fornitori avessero scelto di identificarsi in Italia per l’assolvimento degli obblighi in materia di Iva relativi ai servizi elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Attraverso l’identificazione in Italia, tali operatori ivi versavano l’imposta dovuta nei vari Paesi UE di consumo, adempiendo – sempre nel nostro Paese – gli ulteriori obblighi “formali” previsti per le operazioni in esame, anche se territorialmente rilevanti nei Paesi dei clienti.

Dal 1° gennaio 2015, il predetto regime speciale è stato ampliato dal punto di vista sia soggettivo, rivolgendosi anche agli operatori comunitari, sia oggettivo, applicandosi altresì ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Da quest’anno, infatti, l’Iva non è più dovuta nel Paese del fornitore, ma in quello del committente, non solo per i servizi elettronici, ma anche per quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a “privati consumatori” comunitari (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE).

In pratica, aderendo al MOSS, i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari o extracomunitari, accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro, evitando di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti, al fine di versare l’imposta ivi dovuta.

A livello normativo, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE disciplina distintamente:

  • il “regime non UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);
  • il “regime UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).

A seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 967/2012, i suddetti regimi si applicano alla luce delle disposizioni interpretative contenute nella Sezione 2 del Capo XI del Reg. UE n. 282/2011 (artt. da 57-bis a 63-quater).

A prescindere dalla tipologia di regime (UE o non UE), il soggetto passivo non stabilito presenta, per via telematica, allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre, considerato come un periodo d’imposta indipendente:

  • entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre;
  • indipendentemente dall’avvenuta erogazione, nel trimestre, dei servizi digitali.

Per l’anno 2015, quindi, la prima dichiarazione dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 20 aprile 2015 (1° trimestre).

La dichiarazione Iva contiene, per ogni Stato membro di consumo in cui l’Iva è dovuta, il valore totale, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione effettuate nel trimestre di riferimento, nonché l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote.

A seguito della presentazione della dichiarazione, il Paese membro di identificazione assegna alla stessa un numero di riferimento, che viene comunicato al soggetto passivo affinché lo utilizzi in sede di versamento dell’imposta, da effettuare su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. I Paesi UE che non hanno adottato l’euro possono, invece, esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

Eseguito il versamento, lo Stato di identificazione, in base ai dati esposti nella dichiarazione, distribuisce l’importo dell’Iva incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Nel “regime UE”, è tuttavia previsto che lo Stato di identificazione trattenga una percentuale pari:

  • al 30%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
  • al 15%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Nell’ambito del regime MOSS, è vietata la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni relativi ai servizi digitali, mentre è possibile ottenere il rimborso dell’imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo attraverso la procedura di cui alle Direttive n. 2008/9/CE (regime UE) e n. 86/560/CEE (regime non UE).


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