Gli effetti delle note di variazione Iva sul plafond di esportatore abituale

La figura dell’esportatore abituale è alquanto diffusa tra i soggetti passivi nazionali, tenendo conto dell’apertura dei mercati internazionali che hanno consentito anche alle piccole e medie imprese di porre in essere esportazioni di beni ed altre operazioni non imponibili rilevanti ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale.

Si ricorda che per ottenere lo status di esportatore abituale è necessario che nel corso di un anno solare (o nei dodici mesi precedenti) il soggetto passivo abbia registrato un volume di operazioni con l’estero non imponibili in misura maggiore del 10% del volume d’affari (rettificato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi escluse da Iva per carenza del presupposto territoriali e soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972).

Nell’ambito della dichiarazione annuale Iva la qualifica di esportatore abituale può essere verificata ponendo a confronto l’ammontare delle operazioni indicate nel rigo VE30 (operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond) con il volume d’affari di cui al rigo VE50 rettificato dell’importo indicato nel rigo VE34 (in cui devono essere allocate le operazioni extraterritoriali con obbligo di fatturazione).

Una volta acquisito lo status di esportatore abituale, il soggetto passivo può effettuare l’anno successivo acquisti senza applicazione dell’Iva per un ammontare pari alle operazioni rilevanti ai fini dello status di esportatore abituale (ossia cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) registrate nell’anno solare precedente.

Ai fini della determinazione del plafond disponibile, occorre tener conto delle successive variazioni intervenute mediante l’emissione di note di debito o di credito, anche oltre l’anno di emissione della fattura, in relazione ad operazioni che avevano in precedenza concorso alla formazione dell’ammontare del plafond disponibile.

Più nel dettaglio, le note di accredito hanno l’effetto di ridurre l’ammontare delle operazioni originarie, di conseguenza tali operazioni “erodono” il plafond di competenza, ed in particolare qualora la nota di credito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione, comporta una riduzione del plafond disponibile per lo stesso periodo.

Al contrario, qualora la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:

  • la nota viene emessa il periodo successivo: essa deve comunque essere rapportata all’ammontare del plafond originato nell’esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l’operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi ancora successivi: in questo caso la riduzione del plafond avviene comunque per competenza. Potrebbe in questo caso verificarsi una ipotesi di splafonamento laddove il soggetto passivo abbia già utilizzato per intero l’ammontare di plafond originariamente determinato.

Si noti come l’emissione delle note di credito è facoltativa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972: tuttavia, a nulla rileva la mancata emissione della nota stessa per ciò che attiene la formazione e l’erosione del plafond.

In questo senso, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 13/E/1994) secondo cui le note di credito, anche se non emesse, riducono la disponibilità del plafond.

Anche l’eventuale emissione di note di debito può dare origine a variazioni nell’ammontare del plafond disponibile.

Secondo l’Amministrazione finanziaria (circolare 8/D/2003), il trattamento delle note di debito deve essere il seguente: qualora la nota di debito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione, va portata in aumento del plafond disponibile per lo stesso periodo, mentre se la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:

  • la nota viene emessa nel periodo successivo: essa deve comunque essere rapportata all’ammontare del plafond originato nell’esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l’operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi ancora successivi: in questo caso, poiché non è possibile un aumento del plafond per competenza, e considerato altresì che i termini per l’utilizzo del plafond sono scaduti, l’effetto viene definitivamente perduto.

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