Fattura elettronica per la cooperativa agricola e i soci

Con tre risposte alle istanze di interpello pubblicate ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate (n. 10, n. 11 e n. 12), l’Amministrazione finanziaria riprende la questione dell’emissione della fattura elettronica da parte della cooperativa agricola per conto dei soci, confermando la possibilità di emissione da parte del cessionario (cooperativa agricola) per conto del socio cedente (c.d. “self-billing“).

La questione si inserisce nel quadro della gestione degli obblighi di fatturazione nel settore agricolo in cui è diffuso lo schema negoziale secondo cui i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti alla cooperativa o al consorzio di cui sono soci.

In tale ipotesi, l’articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972 stabilisce che “l’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi” (cooperativa o consorzio) “per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo“.

Secondo tale norma, quindi, in luogo dell’emissione della fattura direttamente da parte del produttore agricolo al momento del conferimento (cessione) dei prodotti alla cooperativa, è prevista la possibilità che l’adempimento della fatturazione sia eseguito direttamente dalla cooperativa (quale cessionaria dei prodotti) per conto del produttore stesso, alleviandolo in tal modo dall’onere contabile.

Con l’avvento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, la disposizione dell’articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972 non è stata oggetto di modifica, ragion per cui, dapprima nell’ambito delle Faq, e, successivamente, nelle tre risposte di ieri, è stata affrontata la questione dall’Agenzia delle entrate, con riferimento al contenuto del file Xml che deve essere emesso dalla cooperativa per conto del socio cedente, tenendo conto anche del necessario rispetto della progressività, dato che il numero dei soci per conto dei quali è eseguita la fatturazione può essere anche consistente, dedicando attenzione anche alla possibilità di consegnare una copia della fattura al socio con modalità differenti rispetto allo Sdi.

Relativamente alla numerazione delle fatture, l’Agenzia conferma quanto già indicato in precedenza nelle Faq, ossia l’obbligo per la cooperativa conferitaria di emettere la fattura per conto di ogni singolo socio, adottando una distinta numerazione per ciascun conferente, con la conseguenza che le fatture emesse per conto dei soci sono distinte anche dalle altre fatture che la cooperative emette a soggetti terzi, per le quali la progressività è differente (ad esempio seguendo la numerazione tradizionale 1, 2, 3, ecc.).

Per quanto riguarda il contenuto della fattura, l’Agenzia conferma che la società cooperativa deve valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente” inserendo i dati della cooperativa stessa e specificando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (come indicato dal punto 2.2.8 del provvedimento del 30.04.2018).

Per l’invio della fattura al Sdi, la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (la PEC o il codice destinatario) come indirizzo di destinazione, e per consentire al socio di ottenere una copia della fattura la cooperativa deve comunicare allo stesso di avere emesso la fattura e deve altresì trasmettergli (via mail o altro strumento utile) duplicato del file Xml della fattura elettronica o copia in formato pdf della fattura (eventualmente con la ricevuta di consegna pervenuta dal Sdi).

In ultimo, la cooperativa deve ricordare al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria era riservata del portale Fatture e corrispettivi sul sito dell’Agenzia delle entrate.

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