Fattura elettronica a soggetto estero identificato in Italia

Una fattispecie che desta ancora qualche perplessità tra gli operatori Iva riguarda le cessioni di beni ad un soggetto passivo estero identificato ai fini Iva in Italia (o che si avvale della figura di un rappresentante fiscale italiano).

Ricordiamo che un operatore non residente, a seguito dell’elevato numero di scambi verso un determinato Paese membro e/o per la presenza di una clientela composta da clienti privati ivi residenti, potrebbe avere l’obbligo o la necessità di aprire una posizione Iva “leggera” in un altro Stato Ue.

In altri termini, un soggetto passivo Iva non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato può scegliere di identificarsi direttamente in Italia (ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972) o avvalersi dell’operato di un rappresentante fiscale italiano: in quest’ultima ipotesi, la carica potrà essere ricoperta da una persona fisica o da persona giuridica, che dovrà svolgere gli adempimenti richiesti ai fini Iva (come ad esempio i versamenti e dichiarazioni connesse) per conto del soggetto passivo non residente.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto; la nomina del rappresentante fiscale deve sempre essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione.

Allo stesso modo, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, intendano assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni Iva per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

Esemplificando, si pensi al caso di un soggetto passivo svedese identificato in Italia che ordina del materiale da un fornitore italiano, richiedendo la consegna della merce nel territorio nazionale: tale operazione comporta l’emissione di una fattura con l’applicazione dell’imposta da parte del cedente italiano.

Il cessionario non residente, per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva applicata dal fornitore italiano, dovrà richiedere la fatturazione sulla posizione Iva IT che lo stesso possiede in Italia.

Il procedimento di fatturazione elettronica, come noto, coinvolge tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (e le relative variazioni), da veicolare tramite il Sistema di Interscambio. Al pari delle cessioni di beni o dei servizi resi nei confronti di controparti estere, le cessioni di beni effettuate verso soggetti esteri identificati in Italia non richiedono obbligatoriamente la fattura in formato xml.

Il cedente italiano potrebbe comunque scegliere di emettere una fattura elettronica; tale ipotesi esonera il contribuente dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Questa soluzione richiede alcuni accorgimenti operativi. In primo luogo, a differenza delle fatture emesse verso clienti non residenti, per le quali è necessario compilare il codice destinatario con “XXXXXXX”, in presenza di identificazione diretta (o rappresentanza fiscale italiana) si ricorda che nel codice destinatario occorre esporre il numero “0000000”.

Tale indicazione è stata fornita con la Faq n. 30 pubblicata il 27 novembre 2018 dall’Agenzia delle entrate: “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del DLgs n. 127/2015. Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito 0000000 nel campo codice destinatario della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche”.

In sede di inserimento dei dati anagrafici della controparte estera identificata in Italia, il cedente nazionale deve esporre, tra gli altri, l’indirizzo del cliente estero, selezionando la nazione di appartenenza (così non sarà necessario compilare la Provincia), mentre il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000; si potrà utilizzare l’indirizzo, inoltre, per indicare il CAP straniero (Faq n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019).

Si segnala, infine, che nei dati anagrafici del cessionario/committente il campo “IdFiscaleIVA” andrà valorizzato con la partita Iva italiana del soggetto estero e IdPaese IT nelle ipotesi seguenti:

  • stabile Organizzazione;
  • rappresentante fiscale italiano o
  • identificazione diretta.

La rappresentanza fiscale del cliente comporta la compilazione anche del blocco “RappresentanteFiscale” con l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • IdFiscaleIVA;
  • Denominazione (o nome e cognome).

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