Fattura di acquisto UE e nota di credito tra SdI ed esterometro

La gestione della fattura di acquisto intracomunitario trasmesse tramite SdI permette di non comunicare queste operazioni nell’esterometro tra le fatture ricevute DTR; salvo inversioni di rotta, per tutto l’anno il contribuente può scegliere la modalità con cui eseguire le integrazioni relative alle operazioni passive in reverse charge.

Il cedente prestatore (C/P) residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

Ai sensi dell’articolo 46 D.L. 331/1993, la fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario nazionale con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni, che confluirà nella liquidazione Iva.

Il C/C può integrare manualmente la fattura ed effettuare la doppia registrazione nei registri Iva in modo da indicare nella liquidazione l’Iva a credito e l’Iva a debito di pari importo.

È obbligatoria poi la trasmissione dei dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, compresi i dati dell’imposta, tramite la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) indicando il tipo documento TD10 – fatture di acquisto intracomunitario di beni e con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese Ue con introduzione in deposito Iva e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

A tal proposito si evidenzia l’indicazione contenuta nelle specifiche tecniche relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere nella versione 1.6.2 (aggiornate il 23 novembre 2020) in corrispondenza della natura operazione N6 – inversione contabile – per le operazioni in reverse charge, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti: non più valido per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021”.

In alternativa a questa procedura, per l’anno 2021, il cessionario/committente può predisporre (ma non è obbligato) un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SdI con il codice TD18; tale documento verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’Iva in fattura).

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.

L’invio tramite SdI permette al Cessionario/Committente di avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate; secondo la guida dell’Agenzia (ultima versione 1.3 del 18 dicembre 2020) è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SdI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Il documento TD18 conterrà nel campo cedente/prestatore, i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso, nel Campo cessionario/committente, i dati del Cessionario/Committente che effettua l’integrazione. Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

L’emissione di una nota di credito da parte del fornitore estero (ipotizziamo con movimentazione di beni) può essere registrata tenendo conto di come è stata gestita l’operazione principale che si rettifica.

Se nell’acquisto intracomunitario l’integrazione è stata effettuata non tramite SdI, allora la nota di credito può essere comunicata tra le operazioni transfrontaliere (esterometro) con tipo documento TD04.

Se, invece, il cessionario committente ha integrato la fattura di acquisto inviando allo SdI il Tipo documento TD18, allo stesso modo potrà comunicare la nota di credito integrata inviando allo SdI il Tipo documento TD18 con segno negativo.

Il Cessionario/Committente annota la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal Cedente/Prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta, in quanto il debitore d’imposta è il cliente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SdI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

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