Fattura cartacea per le prestazioni sanitarie a persone fisiche

Per le prestazioni sanitarie fatturate nei confronti di persone fisiche è confermato il divieto di emissione della fattura elettronica, e ciò a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia o meno oggetto di invio al sistema tessera Sanitaria.

È quanto emerge dalla risposta n. 78, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, in risposta ad un’istanza di interpello promossa da un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria iscritto all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche delle riabilitazioni e prevenzione.

L’Agenzia in primo luogo ripercorre il complesso percorso normativo che ha riguardato le prestazioni in oggetto, in quanto, in un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 ha posto il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate (nel 2019) da quanti sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Il divieto in questione, ricorda l’Agenzia, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio dei dati da parte del paziente, posto che comunque il divieto di emissione della fattura elettronica prescinde da tale circostanza.

Successivamente, con la conversione in legge del D.L. 119/2018 (avvenuta con L. 135/2018), è stato ulteriormente previsto che il divieto di emissione della fattura elettronica si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

In buona sostanza, dal quadro normativo delineato emerge che il divieto di emissione della fattura elettronica richiede la presenza di due requisiti:

  • la prestazione eseguite deve essere di carattere sanitario (e quindi posta in essere da un soggetto abilitato a tal fine);
  • la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della persona fisica che fruisce della prestazione sanitaria.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, l’Agenzia delle entrate, nella risposta in commento, fornisce le seguenti precisazioni:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente, e ciò a prescindere dal soggetto che emette la fattura (persona fisica, società, ecc.), in quanto si deve avere riguardo all’oggetto della prestazione e non al soggetto che materialmente fattura la prestazione (il medico direttamente piuttosto che la società o la struttura sanitaria cui lui si appoggia per erogare le proprie prestazioni);
  • il divieto di emissione della fattura elettronica, viene ribadito, prescinde dall’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, in quanto si tratta di un elemento ininfluente ai fini della verifica della tipologia di documento da emettere per la prestazione;
  • se il soggetto che eroga la prestazione sanitaria (medico, società, ecc.) si avvale di soggetti terzi (tipicamente strutture sanitarie) che emettono la fattura direttamente al medico (il quale poi emette la fattura all’utente finale) la fattura deve essere emessa in formato elettronico in quanto, come detto, il divieto di emissione della fattura elettronica riguarda le fatture per prestazioni sanitarie emesse direttamente nei confronti dell’utente finale e non anche quelle emesse negli eventuali passaggi “intermedi”.

L’Agenzia precisa infine che, nelle ipotesi di divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sdi, o comunque di relativo esonero, resta fermo l’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura elettronica extra Sdi ovvero in formato analogico.

Tale precisazione pare non del tutto chiara, poiché non esiste normativamente unafattura elettronica extra Sdi“, ragione per cui pare più corretto precisare che in presenza di divieto di emissione della fattura elettronica, il documento deve essere analogico e consegnato al cliente nelle diverse modalità previste nella prassi (direttamente in formato cartaceo, via mail allegando un file in pdf, ecc.).

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