Effetti della mancata identificazione IVA nelle triangolazioni comunitarie

Nelle
triangolazioni comunitarie accade sovente che intervenga un
operatore extracomunitario, per esempio in veste di soggetto intermedio (cd. “promotore della triangolazione”).
Si consideri il caso dell’impresa italiana che acquista da un fornitore extra-UE i beni provenienti da un altro Paese UE.
In base alle indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.16.3), gli obblighi IVA dell’impresa italiana dipendono dall’eventuale
identificazione del soggetto extra-UE all’interno dell’Unione europea.
Nello specifico, in caso di identificazione:
  • nel Paese UE del primo cedente o in altro Paese UE diverso dall’Italia, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una cessione intracomunitaria, imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • in Italia, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una cessione interna all’Italia, con IVA dovuta dall’impresa italiana ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
È dato, infatti, osservare che l’identificazione:
  • nel Paese UE del primo cedente comporta la realizzazione di un’operazione intracomunitaria, per cui l’impresa italiana è tenuta ad integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, la fattura ricevuta dal proprio cedente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis;
  • in altro Paese UE dà luogo ad una triangolazione comunitaria, per cui l’impresa italiana, ricevendo fattura senza IVA dalla propria controparte che la “designa” quale debitore d’imposta in Italia, è tenuta ad integrare e registrare la fattura ricevuta e a presentare il modello INTRA 2-bis;
  • in Italia pone a carico del soggetto extra-UE l’adempimento degli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari, mentre l’impresa italiana realizza un acquisto interno, soggetto a IVA con la procedura di autofatturazione.
La citata circolare ha anche precisato che,
in assenza di identificazione all’interno dell’Unione europea da parte del fornitore extra-UE, gli obblighi IVA relativi a tale cessione devono essere
adempiuti dall’impresa italiana, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Anche in tale ipotesi trova, pertanto, applicazione la procedura di autofatturazione, prevista, come detto, in caso di identificazione in Italia del fornitore extra-UE. Dal 2010, infatti, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, è il cessionario –
soggetto passivo stabilito nello Stato – che deve versare l’imposta, mentre alla posizione IVA italiana del cedente non residente è vietata l’emissione della fattura con addebito dell’imposta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 4.2).
Dal punto di vista dell’impresa italiana, l’identificazione del fornitore extra-UE all’interno dell’Unione europea
non è del tutto irrilevante.
In assenza di identificazione, infatti, il primo passaggio dei beni (dall’operatore comunitario a quello extracomunitario) deve essere
fatturato con addebito dell’IVA, che il fornitore extra-UE
non può in ogni caso chiedere a rimborso siccome il successivo passaggio dei beni (a destinazione dell’impresa italiana), essendo territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente, ne preclude la restituzione (art. 1 della Direttiva n. 86/560/CEE – XIII Direttiva CEE).
Nella situazione considerata è, quindi, verosimile che il fornitore extra-UE, non identificato nella UE,
maggiorerà il prezzo di vendita dei beni praticato all’impresa italiana, al fine di includere l’imposta pagata in sede di acquisto.

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