E-commerce indiretto esonerato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 198 pubblicata ieri pomeriggio sul proprio sito internet, ha confermato che in fase di prima applicazione i corrispettivi derivanti dall’attività di commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di invio telematico, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi nonché l’emissione della fattura se richiesta dal cliente.

In primo luogo, va ricordato che l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico, previsto dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, riguarda, già a partire dal prossimo 1° luglio, “solamente” i soggetti passivi Iva che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000.

In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la risoluzione 47/E/2019 ha precisato che si deve aver riguardo al volume d’affari complessivo del soggetto, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

In una prima fase di avvio del nuovo obbligo, il citato articolo 2 D.Lgs. 127/2015 ha demandato ad appositi decreti attuativi l’individuazione di specifici esoneri temporanei dall’adempimento in questione, e con il D.M. 10.05.2019 è stato previsto che, in fase di prima applicazione, sono esonerate dalla memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996 (e successive modificazioni).

In tale ambito, la lett. oo) del citato articolo 2 prevede le vendite per corrispondenza, ricordando che la risoluzione 274/E/2009 le assimila alle vendite online.

La precisazione dell’Agenzia pare quindi confermare quanto già si desumeva dalla lettura del D.M. 10.05.2019, ma la risposta dell’Agenzia offre lo spunto anche per ricordare che il commercio elettronico cd. “indiretto” configura, ai fini Iva, una cessione di beni il cui accordo viene perfezionato mediante l’utilizzo della rete online.

In particolare, la disciplina del commercio elettronico indiretto presenta aspetti di rilievo laddove le vendite avvengano nell’ambito della Ue, poiché in tali casi si deve tener conto delle regole previste dall’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993, secondo cui costituiscono operazioni non imponibili in Italiale cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa“.

Per applicare le regole delle vendite per corrispondenza il richiamato articolo 41 richiede due requisiti:

  1. l’acquirente comunitario deve rivestire la qualifica di consumatore finale (ovvero di soggetto non passivo d’imposta, quale ad esempio un ente non commerciale, un’associazione, ecc.),
  2. ed il trasporto deve essere eseguito da cedente, ovvero da terzi per suo conto.

Le regole territoriali delle vendite a distanza prevedono le seguenti regole:

  • per le vendite eseguite fino al raggiungimento di una determinata soglia (euro 100.000 o il minor importo stabilito dal singolo Stato Ue), l’imposta è applicata nel Paese di origine, e quindi in Italia per le cessioni poste in essere da un soggetto Iva nazionale;
  • al superamento della soglia prevista per il singolo Stato membro, il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o mediante nomina del rappresentante fiscale) in detto Stato membro per assoggettare le cessioni all’Iva di tale stato.

Resta ferma la possibilità, per il cedente nazionale, di optare per l’applicazione dell’Iva nello Stato del committente a prescindere dal superamento della soglia, nel qual caso l’opzione è vincolante per un triennio (da esercitarsi nel rigo VO10 del modello Iva).

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