Detrazione IVA per gli acquisti intra-UE ammessa anche in caso di fattura ricevuta in ritardo

La Corte di giustizia UE ha chiarito i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari, distinguendo tra requisiti sostanziali e formali. Il diritto alla detrazione può essere esercitato anche in un periodo successivo, purché il soggetto passivo sia in possesso delle fatture e operi entro i termini di prescrizione. Assume rilievo prioritario il rispetto dei requisiti sostanziali.

La Corte di giustizia UE, con la sentenza 12 marzo 2026, causa C-521/24, si è pronunciata sui requisiti richiesti ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni. 

Nel caso considerato, una società ungherese nell’anno 2021 ha esercitato la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni effettuati negli anni dal 2016 al 2018. Le corrispondenti fatture sono state, infatti, ricevute e, quindi, registrate soltanto nell’anno 2021, sicché la società non aveva avuto la possibilità di operare la detrazione in relazione agli anni di effettuazione degli acquisti intracomunitari. 

L’esercizio tardivo della detrazione è stato contestato dalle Autorità fiscali, che hanno preteso il recupero dell’imposta indebitamente detratta. 

Il giudice nazionale ha deciso di sottoporre la questione all’esame della Corte europea, in quanto – secondo l’orientamento della giurisprudenza unionale – la detrazione dell’IVA deve essere ammessa se i requisiti sostanziali sono soddisfatti anche qualora il soggetto passivo interessato non abbia rispettato talune formalità. Pertanto, purché l’Amministrazione tributaria disponga dei dati necessari per stabilire se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, essa non può subordinare il diritto di detrazione al rispetto di requisiti formali aventi l’effetto di precludere l’esercizio del predetto diritto, se la detrazione è stata operata entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa interna

Ai sensi dell’art. 167, Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile e, in base all’art. 69 della stessa Direttiva, in caso di acquisto intracomunitario di beni, l’imposta diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all’art. 222, comma 1, della medesima Direttiva, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data. 

Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, il diritto alla detrazione è subordinato al rispetto dei requisiti sostanziali e formali di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE. 

In particolare, i requisiti sostanziali richiesti per l’insorgenza del diritto di detrazione dell’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni sono elencati nell’art. 168, lett. c), della stessa Direttiva ed esigono che i predetti acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia anche il debitore della relativa imposta e che i beni di cui trattasi siano utilizzati per effettuare operazioni soggette a imposta. 

Per contro, i requisiti formali disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo, nonché il corretto funzionamento del sistema comune dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. 

Come la Corte europea ha già avuto modo di evidenziare, sebbene, in forza dell’art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, in linea di principio, l’esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell’art. 178 della stessa Direttiva, solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso della relativa fattura (sent. 21 marzo 2018, causa C‑533/16). 

Di conseguenza, il diritto di detrazione, in via generale, deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui sono soddisfatti, cumulativamente, i requisiti dell’esigibilità dell’imposta e del possesso, da parte del soggetto passivo, della fattura (sent. 18 marzo 2021, causa C‑895/19). 

Inoltre, come si desume dagli artt. 180 e 182 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione può essere ammesso anche qualora il medesimo non sia stato esercitato per il periodo nel corso del quale tale diritto è sorto, purché siano rispettate le condizioni e le modalità previste dalla normativa nazionale (sent. 18 marzo 2021, causa C‑895/19, cit.). 

Nel caso di specie, i requisiti sostanziali e formali che danno diritto alla detrazione sono stati cumulativamente soddisfatti solo nel 2021, poiché solo nel corso di tale anno la società è stata in possesso delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni effettuati negli anni dal 2016 al 2018. 

Secondo la normativa nazionale, la detrazione è preclusa quando il soggetto passivo riceve tardivamente le fatture relative agli acquisti intracomunitari, risultando possibile soltanto la richiesta di autorettifica, diretta a recuperare l’imposta detraibile sorta nel periodo durante il quale gli acquisti sono stati effettuati. 

La Corte ha, invece, ritenuto conforme alla normativa unionale l’esercizio della detrazione dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni nel corso del periodo d’imposta durante il quale il soggetto passivo, agendo in buona fede ed entro il termine di prescrizione applicabile, ha ricevuto le fatture. 

Tale conclusione è coerente con il principio in base al quale il diritto alla detrazione presuppone che i requisiti sostanziali siano soddisfattia nulla rilevando l’inosservanza dei requisiti formali. L’Amministrazione tributaria, una volta che dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle operazioni in esame, è debitore dell’IVA, non può imporre, ai fini dell’esercizio della detrazione, condizioni supplementari che possano precludere la detrazione. 

Se, infatti, la detrazione potesse essere negata solo perché esercitata in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti intracomunitari, la normativa in questione finirebbe per rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto qualora il soggetto passivo non sia stato in possesso, in tempo utile, delle fatture necessarie per esercitare la detrazione. 

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