Dal 2020 cedibile il credito Iva trimestrale

A partire dai crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal prossimo 1° gennaio 2020 sarà possibile procedere anche alla cessione del credito Iva risultante dal modello TR.

È quanto previsto dall’articolo 12-sexies D.L. 34/2019 (inserito in sede di conversione in legge) con cui il legislatore ha esteso la possibilità di procedere con la cessione del credito Iva anche a quelli maturati nei primi tre trimestri dell’anno.

È bene osservare in primo luogo che la cessione del credito Iva, fino ad oggi consentita solo per quello annuale, può avvenire solo e lo stesso risulta chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, osservando le disposizioni di cui all’articolo 69 R.D. 2440/1923, secondo cui, trattandosi di crediti vantati verso lo Stato, la cessione deve avvenire con la presenza del Notaio al fine di dare effetto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (alla quale dovrà essere notificata la cessione).

In merito alla cedibilità dei crediti Iva trimestrali, quale nuova opportunità prevista dal Decreto crescita, si deve in primo luogo evidenziare che devono sussistere i requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 (aliquota media sugli acquisti superiore a quelle sulle vendite, acquisto di beni ammortizzabili, ecc.).

La novella normativa supera quanto previsto in precedenza dall’articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, secondo cui era esclusivamente riconosciuta la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale Iva.

Infatti, per quanto riguarda i crediti Iva trimestrali, già con la circolare 6/E/2006, l’Agenzia ha affermato che dalla lettura del citato articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, si può desumere l’impossibilità di cedere il credito Iva trimestrale, poiché la norma si riferisce esclusivamente alla cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

Con la successiva risoluzione 49/E/2006, è stato confermato che “i crediti Iva di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria“.

In contrasto con le indicazioni dell’Agenzia delle entrate si è espressa dapprima la Cassazione (sentenza n. 13027/2015), e successivamente anche la Norma di comportamento dell’ADC n. 164 del 22.06.2006, in cui si osserva che il credito richiesto a rimborso e confermato in sede di dichiarazione annuale Iva può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall’articolo 69 R.D. 2440/1923.

In tempi più recenti, Assonime (nella circolare n. 39 del 20.12.2018) ha correttamente evidenziato che distinguere tra cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e cessione del credito Iva infrannuale comporterebbe una discriminazione non giustificata, richiedendo nel contempo una modifica normativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accogliendo le istanze pervenute da più parti, come anticipato l’articolo 12-sexies D.L. 34/2019 prevede che, a partire dalla istanze di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà possibile cedere anche il credito infrannuale richiesto a rimborso.

Operativamente, il primo credito Iva cedibile sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato entro il 30 aprile 2020 e riferito al primo trimestre dello stesso anno, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall’articolo 69 R.D. 2440/1923 (cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio).

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