Credito periodico non scomputabile per l’estrazione da deposito Iva

Il soggetto che estrae dal deposito Iva un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto – mediante F24 – dell’imposta dovuta non può utilizzare a scomputo il credito Iva della liquidazione periodica.

È uno dei chiarimenti forniti dalla apprezzabile risoluzione AdE 55/E di ieri, la quale si esprime su alcune questioni connesse all’operatività dei recenti mutamenti normativi recati alla disciplina dei depositi Iva.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’articolo 50-bis del D.L. 331/1993 è stato oggetto di modifiche ad opera del D.L. 193/2016. Le novità si applicano dallo scorso 1° aprile e hanno comportato:

  • l’estensione dell’utilizzo del deposito Iva a tutti i beni, indipendentemente dalla provenienza;
  • una diversa modalità di estrazione dei beni in funzione della loro provenienza.

Con particolare riguardo all’estrazione dei beni dal deposito, momento che fa scattare l’esigibilità dell’Iva, l’articolo 50-bis prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate:

  • l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed
  • è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito.

In particolare, dal 1° aprile 2017, l’assolvimento dell’Iva in caso di commercializzazione del bene nel territorio dello Stato deve avvenire con versamento diretto mediante F24.

Alla luce del nuovo disposto normativo, l’istante ha interrogato l’Agenzia circa la possibilità di scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta a seguito dell’estrazione dal deposito di beni, destinati a essere commercializzati in Italia, il credito Iva derivante dalla liquidazione Iva periodica.

La risposta fornita dal Fisco fa leva sul dato letterale della norma e, nello specifico, del comma 6 dell’articolo 50-bis, secondo cui “Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista”.

L’articolo 17 disciplina il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, anche mediante la cosiddetta compensazione orizzontale, che però non può essere utilizzata nel caso in analisi poiché espressamente vietata.

Diversamente, la compensazione verticale Iva da Iva, a cui fa appello l’istante, è regolata dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 e dall’articolo 30 del D.P.R. 633/1972.

A parere dell’Agenzia, con il riferimento all’articolo 17, il legislatore ha inteso individuare, quale unica modalità di assolvimento dell’Iva dovuta, quella del versamento diretto, escludendo che l’imposta possa essere versata attraverso il meccanismo dello scomputo “imposta da imposta”, nell’ambito della liquidazione periodica del tributo.

Pertanto, il soggetto che estrae dal deposito Iva un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto dell’Iva non può scomputare dalla somma dovuta il credito Iva derivante dalla liquidazione periodica.

A sostegno della linea interpretativa fornita, l’Agenzia evidenzia che il parere reso è coerente:

  • con l’esclusione dettata dalla norma della possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale;
  • con la previsione secondo cui il gestore è solidalmente responsabile del versamento, effettuato in nome e per conto di colui che estrae, dell’Iva dovuta per l’estrazione. Se fosse ammessa la compensazione verticale, infatti, il gestore sarebbe responsabile in solido anche della correttezza delle liquidazioni periodiche da cui si genera l’eccedenza d’imposta.

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