Compensazione del credito Iva trimestrale

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza detraibile d’imposta di importo superiore a 2.582,28 euro devono presentare il modello TR se intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione “orizzontale”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Riscossione”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le regole da osservare nella compensazione dei crediti Iva trimestrali.

Nel caso di maturazione di un credito trimestrale, in presenza dei previsti requisiti, il contribuente ha la possibilità di presentare il modello TR per chiedere la compensazione del credito (o, in alternativa, il rimborso).

Anche in questo ambito è da registrare una profonda modifica della disciplina attuata con il D.L. 50/2017.

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, nel caso di utilizzo in compensazione di un credito infrannuale, non era mai richiesta l’apposizione di visto anche se l’importo superava la soglia dei 15.000 euro (per singolo trimestre o in cumulo).

L’unica accortezza da rispettare era quella di utilizzare tale compensazione solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica del modello.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, anche per le compensazioni, superiori al limite di 5.000 euro annui, dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Inoltre, il superamento di detto limite, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, determina l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Non è quindi possibile prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre.

Nel caso di presentazione di un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore al limite è comunque legittimo.

Nel caso di presentazione di un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, se il contribuente decide di compensare l’intero ammontare indicato nel modello potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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