Cessione di beni ammortizzabili esclusa dal pro-rata

La cessione di beni ammortizzabili, sia pure effettuata in maniera continua e sistematica, non rileva ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972.

È quanto emerge dalla risposta n. 165 dell’Agenzia delle entrate riguardante una società operante nel settore elicotteristico e nel settore del servizio aereo antincendio che effettua continue compravendite di elicotteri al fine di poter contare su una flotta di velivoli sempre rilevante e idonea a svolgere i servizi richiesti.

Poiché una parte delle operazioni effettuate dalla società avviene in regime di esenzione Iva, si chiede all’Agenzia se nel calcolo della percentuale di detrazione si deve tener conto anche delle cessioni (frequenti e ripetute) dei predetti elicotteri, sia pure qualificati come beni ammortizzabili.

Prima di entrare nel merito della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, è bene ricordare che l’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972 stabilisce, al comma 1, che “la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo”.

Tuttavia, il successivo comma 2 dello stesso articolo 19-bis prevede che nel calcolo della predetta percentuale non si debba tener conto, tra le altre cose, delle cessioni di beni ammortizzabili.

Il primo aspetto da evidenziare è che la predetta norma trova la sua fonte nell’articolo 174, par. 2, lett. a), della Direttiva n. 112/2006, in base al quale per il calcolo della percentuale di detrazione non si deve tener conto dell’importo del volume d’affari generato dalle “cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 6 marzo 2008, causa C-98/07), l’obiettivo della norma comunitaria è di evitare che il calcolo della percentuale di detrazione possa essere contaminato da operazioni che non riflettono l’attività abitualmente esercitata dal soggetto passivo.

Tuttavia, la nozione di beni d’investimento esclusi dal pro-rata, precisa la Corte di Giustizia, “non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un’attività economica usuale”.

Sul punto, l’Agenzia precisa che per individuare i beni ammortizzabili esclusi dal pro-rata si debba aver riguardo alla nozione prevista nel comparto delle imposte dirette.

In tale ambito, assume rilievo la distinzione tra beni oggetto dell’attività propria dell’impresa (beni merce) e beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. In tale categoria rientrano quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività e, come tali, non idonei a qualificare la natura dell’attività svolta.

Nel caso di specie, nei bilanci della società, gli elicotteri sono sempre stati contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali (all’interno della voce “impianti e macchinari”) e non tra le rimanenze finali dei beni oggetto dell’attività.

Secondo l’Agenzia, la circostanza che la società effettui un numero considerevole di acquisti e vendite di elicotteri, anche al fine di garantire il costante aggiornamento dei velivoli utilizzati, non fa venire meno la natura di beni strumentali ammortizzabili degli stessi.

In altre parole, la “quantità” delle compravendite poste in essere non snatura l’attività svolta dalla società, che rimane quella di trasporto aereo non di linea di passeggeri (contraddistinto dal codice Ateco 511020).

Pertanto, conclude l’Agenzia, nel caso in esame, nella determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972 non si deve tener conto della cessione degli elicotteri e degli altri velivoli qualificati correttamente come beni ammortizzabili.

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