Cambiano i flussi delle dichiarazioni d’intento

Il
decreto semplificazioni, il cui varo definitivo è atteso nei prossimi giorni, ribalta il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento rilasciate dall’esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del d.P.R. n.633/72.
In particolare, l’art. 20 del decreto in questione
elimina l’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del fornitore dell’esportatore abituale, prevedendo che tale onere sia assolto dall’esportatore abituale stesso.
Nell’attuale formulazione normativa, il cui scopo è il contrasto alle frodi Iva perpetrate dai falsi esportatori abituali, è previsto in capo al fornitore dell’esportatore abituale l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute entro il termine per la liquidazione periodica Iva in cui è stata eseguita la prima operazione senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, lett. c), del d.P.R. n.633/72.
In termini pratici ed operativi, il fornitore dell’esportatore abituale deve verificare in primo luogo la
data di ricevimento della dichiarazione
d’intento da parte dell’esportatore abituale, e successivamente individuare il termine di trasmissione della stessa all’Amministrazione Finanziaria come segue:
  • entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione della prima fornitura senza applicazione dell’Iva, se contribuente “mensile”;
  • entro il 16 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della prima operazione senza applicazione dell’Iva, se contribuente “trimestrale” (per l’ultimo trimestre dell’anno, il termine è il 16 marzo dell’anno successivo).
Ciò sta a significare che in
assenza di operazioni, pur avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, il fornitore dell’esportatore abituale non deve porre in essere alcun adempimento, anche se con la
risoluzione n.82/E/12 l’Agenzia ha precisato che la comunicazione può essere presentata anche prima del termine descritto, pur in assenza di operazioni,
consentendo in tal modo alle imprese di continuare ad applicare le “vecchie” regole che prevedevano l’obbligo di trasmissione entro il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento.
La disciplina così come descritta ha da sempre suscitato critiche e perplessità in seno ai contribuenti, soprattutto in relazione al
pesante regime sanzionatorio previsto in caso di omessa o infedele comunicazione, nel qual caso il fornitore dell’esportatore abituale è punito con la
sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, ovvero con la sanzione da euro 258 a euro 2.065 se non sono state effettuate operazioni (tale sanzione è di fatto decaduta a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.16/12 in precedenza descritte).
Come anticipato, con la prossima approvazione del decreto semplificazioni,
l’onere dell’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale stesso che dovrà in primo luogo trasmettere preventivamente all’Amministrazione Finanziaria i darti contenuti nella lettera d’intento che sarà successivamente consegnata al proprio fornitore,
unitamente alla ricevuta di presentazione telematica. Pertanto, il fornitore non dovrà limitarsi a ricevere la dichiarazione d’intento, ma dovrà anche assicurarsi di ricevere la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa all’Amministrazione Finanziaria, e solo successivamente potrà porre in essere operazioni senza applicazione dell’Iva, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
Il fornitore andrà poi a
riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Le modalità applicative delle novità procedurali descritte verranno comunque definite con un apposito provvedimento direttoriale.

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