Aliquota Iva al 5% per i servizi resi a minori con BES

Si applica l’aliquota Iva ridotta del 5 per cento ai servizi resi da una cooperativa sociale nei confronti di minori con bisogni educativi speciali (BES).

Così, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 274 del 20.04.2021, ha risposto al quesito posto da una cooperativa sociale che gestisce servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’articolo 1, lett. a), L. 381/1991, la quale aveva chiesto chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare alle prestazioni e l’eventuale obbligo alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Nello specifico, la cooperativa si rivolge ai ragazzi, in età scolare con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), nonché alle loro famiglie che, nell’”epoca Covid“, sono state maggiormente coinvolte dalla cooperativa, previo percorso formativo di sostegno appositamente destinato ai genitori dei ragazzi.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che l’attività esercitata dalla cooperativa è caratterizzata da una duplice funzione: educativa e socio-sanitaria, la quale rientra nell’ambito applicativo del n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva.

Di conseguenza, l’aliquota d’imposta, da applicare alle prestazioni di servizi rese a favore dei minori con bisogni educativi speciali, è pari al 5 per cento, come vale per “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi“.

Tale aliquota si applica, sotto il profilo soggettivo, alle prestazioni:

  • rese da “cooperative sociali e loro consorzi“;
  • nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo“.

Mentre, sotto il profilo oggettivo, si applica, tra l’altro, alle:

  • prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale […] nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale” (n. 20);
  • prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (n. 27-ter), quali le attività atte a soddisfare, ai sensi dell’articolo 3-septiesLgs. 502/1992, “bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale”.

In merito alla formazione effettuata dalla cooperativa nei confronti dei genitori, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che si tratti di prestazioni di tipo accessorio rispetto alla principale e, di conseguenza, tali prestazioni sono attratte alla medesima disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile.

Infine, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la cooperativa non rientra tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e, tra l’altro, non eroga servizi prettamente sanitari.

Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte devono essere documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio.

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