Ai fini IVA, la pulizia nelle case di riposo è “accessoria” rispetto ai servizi assistenziali

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la Sentenza 25.9.2013, n.57/10/13, ha riconosciuto ai servizi di pulizia resi dalla ditta appaltante all’interno di una casa di riposo per anziani, la condizione di accessorietà ai fini IVA rispetto alle prestazioni principali, attinenti la cura e la degenza degli ospiti della struttura protetta, confermando, di conseguenza, la legittima applicazione del regime di esenzione IVA, ai sensi dell’articolo 10, del D.P.R. n. 633/1972.

L’Amministrazione Finanziaria aveva contestato alla committente l’omessa regolarizzazione della fattura emessa dalla ditta appaltante a fronte dei servizi di pulizia prestati all’interno della struttura protetta, irrogando pertanto la sanzione ex articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n.471/1997: in particolare, era stato eccepito che la pulizia dei locali non poteva essere ricondotta all’ambito dei servizi alla persona, con la conseguenza che la fattura dell’appaltante avrebbe dovuto essere soggetta ad IVA ordinaria.

La contribuente tuttavia, evidenziando che i servizi di pulizia ad essa appaltati comprendevano gli interi spazi e le aree della struttura, ha dimostrato che:

  • la quota di corrispettivo soggetta ad esenzione IVA, ex articolo 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n.633/1972, era riferita solo alla parte della struttura destinata alla degenza ed alla cura degli anziani, mentre
  • i corrispettivi relativi alla pulizia degli spazi comuni e degli uffici amministrativi erano stati invece assoggettati ad IVA ordinaria.

La Commissione Tributaria ha quindi riconosciuto la correttezza del comportamento della contribuente, nell’assunto che il ricovero e l’alloggio degli anziani ospiti nella struttura protetta non può prescindere dalla presenza di locali idonei ed agibili sotto ogni profilo, incluso quello igienico e sanitario:è stato quindi affermato il principio per cui la pulizia dei locali si pone, in termini logici e di fatto, come un servizio necessario e collegato, per causa ed oggetto, alla prestazione principale della casa di riposo, che è quella di fornire agli ospiti un alloggio ed un ricovero in un ambiente mantenuto in condizioni di decoro ed igiene.

Di conseguenza, i servizi di pulizia dei locali adibiti a degenza degli anziani, tra cui si includono:

  • il lavaggio e la pulitura delle stanze;
  • la disinfestazione dei bagni e dei servizi sanitari;
  • il ripristino delle dotazioni dei servizi igienici;
  • la conduzione giornaliera alla distribuzione dei pranzi;
  • la raccolta e la pulizia delle stoviglie, ed infine
  • la sistemazione delle stanze dove sono consumati i pasti degli ospiti della struttura;

presentano requisiti di accessorietà rispetto alla prestazione principale della casa di cura.

La Sentenza in commento può essere quindi condivisa pienamente laddove riconosce, in ambito IVA, la nozione concreta e reale di “assistenza”, tale pertanto da non potere escludere – se non con l’effetto perverso di creare, in ultima analisi, inefficienze a carico degli stessi utenti del servizio – le prestazioni che sono comunque rivolte a porre la persona anziana nelle condizioni di poter vivere in un contesto di decoro e di igiene del luogo e della persona; correttamente la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha ritenuto tali prestazioni “accessorie” rispetto all’assistenza diretta all’anziano, e quindi al pari di questa, meritevoli della disciplina IVA di esenzione.

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