Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità

La disciplina Iva prevede una limitazione alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto, con esclusione del caso in cui i medesimi siano oggetto dell’attività o siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle regole della detrazione dell’Iva afferente gli acquisti relativi a veicoli stradale a motore.

La lettera c) dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 prevede la detrazione nella misura del 40% per i “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa e per fini privati.

Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La detrazione forfetaria non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Per tali beni e servizi opera, infatti, un regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne che per i soggetti per i quali i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (risoluzione del Dipartimento delle Politiche fiscali 20 febbraio 2008, n. 6, § 1).

La citata lettera c) dell’articolo 19-bis1 prevede che la detrazione forfetaria del 40% non opera per:

  • i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (come sopra definita), come nel caso dei veicoli acquistati dal rivenditore o quelli acquistati dalle società di noleggio;
  • i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Al ricorrere delle suddette eccezioni, la misura della detrazione deve essere determinata in funzione del criterio di inerenza, cioè dell’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

Tali deroghe recepiscono l’articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007 (con la quale è stata autorizzazione la detrazione Iva nella misura del 40%), secondo cui la limitazione del 40% non si applica per:

  • i veicoli utilizzati come taxi;
  • i veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
  • i veicoli utilizzati per noleggio e leasing;
  • i veicoli utilizzati dai rappresentanti di commercio.

La limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della lettera d) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, per:

  • l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
  • le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
  • le prestazioni di noleggio, locazione operativa e leasing;
  • i pedaggi stradali.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, il comma 923 dell’articolo unico della L. 205/2018 ha aggiunto alla lettera d dell’articolo 19-bis.1 del decreto Iva il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Il nuovo obbligo decorre a partire dal 1° luglio 2018.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità.

Secondo il provvedimento AdE 4 aprile 2018, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. quelli elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Inoltre, sono considerati mezzi di pagamento validi:

  • le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
  • le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo comma 926, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, la scheda carburante è soppressa.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master si articola in quattro videoconferenze che affrontano il tema della società semplice inquadrando sia gli aspetti civilistici che fiscali, con una particolare attenzione ai pregi e ai difetti di questo strumento. La prima lezione approfondirà i temi civilistici attinenti all’istituto della società semplice. Si tratterà di una dissertazione non teorica ma di un’analisi delle norme del codice civile con un approccio alla prassi operativa professionale. Verranno anche esaminate le tipiche clausole statutarie di una società semplice con indicazione di vantaggi e criticità di alcune soluzioni. La seconda giornata sarà dedicata esclusivamente alla fiscalità diretta ed indiretta della società semplice. Pertanto, si affronterà il tema della società semplice di godimento immobiliare, della società semplice holding e quindi della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. A partire dal 9/09/2026

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto