Locazione temporanea: TASI a carico del solo proprietario

Già più volte in passato sulle pagine di Euroconference NEWS abbiamo avuto modo di intrattenerci nel commentare la cervellotica disposizione che obbliga a
ripartire il carico del
tributo sui servizi tra possessore e detentore, secondo la misura prescelta dal Comune.
Fa però
eccezione a tale regola il caso di locazione per breve periodo: il comma 673 delle Legge di stabilità 2014, infatti, prevede che, in caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Conseguentemente, per tale immobile
l’inquilino non sarà chiamato a dover
pagare alcunché.
Si tratta di una regola di buonsenso che evita di far versare la TASI a colui che prende in
locazione immobili per breve periodo (ad esempio la casa per le vacanze), evitando per l’inquilino un
aggravio amministrativo
poco ragionevole in relazione ad utilizzi di breve durata. Adempimento che, occorre aggiungere, in molti casi avrebbe portato a somme dovute talmente modeste da rimanere
al di sotto del minimo di versamento; quindi, l’aggravio oltre che poco ragionevole, sarebbe divenuto anche totalmente
inutile.
Va, comunque, osservato come tale definizione potrebbe generare
qualche perplessità applicativa: la norma fa infatti riferimento a
“detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare”. Questo significa che tale regola trova applicazione non tanto per i contratti che durano meno di sei mesi, ma, vista la formulazione letterale, essa esplica efficacia
più in generale se il contratto dura meno di sei mesi in relazione a ciascun periodo d’imposta: questo anche se il contratto complessivamente considerato presenta una durata molto più lunga.
Quindi, sposando tale interpretazione che pare la più rispondente al tenore letterale della norma,
l’onere sarà interamente a carico del proprietario in queste diverse situazioni:
  • contratto di locazione iniziato 1 maggio 2006 e cessato il 30 aprile 2014: poiché la cessazione è avvenuta entro 6 mesi dall’inizio del periodo d’imposta (quindi prima del 30 giugno), per il 2014 il tributo sarà interamente corrisposto dal possessore;
  • contratto di locazione 4+4 sottoscritto in data 1 ottobre 2014: poiché ha avuto inizio entro i 6 mesi dalla fine del periodo d’imposta (quindi successivamente al 1 luglio 2014), l’inquilino per il 2014 non dovrà corrispondere nulla a titolo di TASI;
  • allo stesso modo pare di dover concludere per l’integrale soggettività passiva in capo al locatore anche nel caso di più contratti sul medesimo immobile, che, presi singolarmente, sono tutti di durata inferiore ai 6 mesi. La norma si riferisce alla “detenzione temporanea”, usando il singolare, quindi viene da concludere che l’arco temporale semestrale va verificato in relazione al singolo contratto.
Queste posizioni meriterebbero una
conferma ufficiale, anche alla luce del fatto che si tratta di situazioni tutt’altro che remote vista
l’instabilità che caratterizza molti contratti di locazione.

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