Il ravvedimento operoso dell’acconto Imu

Il versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria (Imu), relativo all’anno il corso, è scaduto lo scorso lunedì 17.6.2024.

Di conseguenza, chi non avesse provveduto al pagamento può correggere gli eventuali errori o omissioni, anche se avvenute solo parzialmente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, entro i termini di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Difatti i contribuenti possono provvedere alla regolarizzazione eseguendo spontaneamente il versamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 dicembre);
  • della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione può essere ridotta a:

  • 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia lo 0,1%, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (“ravvedimento sprint”);
  • 1/10 del 15 per cento, ossia l’1,5%, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni (“ravvedimento breve”);
  • 1/9 del 15 per cento, ossi l’1,67 %, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni;
  • 1/8 del minimo, ossia il 3,75 %, per i versamenti effettuati oltre i novanta giorni ma entro un anno (“ravvedimento lungo”);
  • 1/7 del minimo, ossia il 4,29%, per i versamenti effettuati oltre un anno ma entro i due anni;
  • 1/6 del minimo, ossia il 5%, per i versamenti effettuati oltre i due anni.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” (“Ravv.”) ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

In particolare, non sono previsti codici tributo particolari e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all’imposta principale.

Si evidenzia che:

  • interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;
  • errori non rilevanti nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l’operazione, a condizione che sia manifesta la volontà di ravvedere l’errore o l’omissione.

Si evidenzia, infine, che il soggetto attivo dell’Imu è il singolo comune; pertanto, il controllo del pagamento viene effettuato dal comune di competenza.

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