Rimborsi spese esclusi dal reddito di lavoro autonomo

L’articolo 8 della Legge 81/2017 interviene in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo modificando il regime fiscale dei rimborsi spese addebitati dai professionisti ai propri clienti. L’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede quale regola generale che le spese di vitto ed alloggio sostenute dai professionisti sono soggette ad un duplice limite di deduzione: uno di carattere assoluto, poiché è stabilito che solamente il 75% del costo sia deducibile, ed un altro relativo in quanto la quota deducibile deve essere confrontata con il limite massino del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza rispetto a tale plafond è indeducibile (e non è nemmeno riportabile nei periodi d’imposta successivi).

Con il citato articolo della Legge 81/2017 si prevede una deroga alle predette limitazioni in relazione alle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista in presenza dei seguenti requisiti: sostenimento in esecuzione di uno specifico incarico e riaddebito analitico al committente.  In presenza dei descritti requisiti le spese in questione sono integralmente deducibili dal reddito del professionista, ferma restando la rilevanza reddituale delle stesse al momento del riaddebito al committente. In buona sostanza, le spese in questione risultano del tutto neutre nella determinazione del reddito professionale poiché il costo sostenuto è del tutto pareggiato dal riaddebito eseguito al committente. È opportuno evidenziare che restano ferme le precedenti limitazioni laddove la spesa per vitto ed alloggio sia qualificata come spesa di rappresentanza, poiché in tale ipotesi resta applicabile sia la limitazione assoluta del 75%, sia quella specifica prevista per le spese di rappresentanza, pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (nonché l’indetraibilità oggettiva dell’Iva).

Il legislatore è altresì intervenuto in relazione all’ipotesi in cui le spese siano sostenute direttamente dal committente a favore del professionista che effettua la prestazione. In tal caso, è ora previsto che tutte le spese relative all’incarico eseguito dal lavoratore autonomo sostenute direttamente dal committente sono estranee nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. L’elemento di novità rispetto al passato è costituito dall’esclusione anche delle spese di viaggio, in quanto fino a prima delle modifiche era prevista la non concorrenza al reddito delle sole spese di vitto ed alloggio e non anche di quelle di viaggio per le quali si doveva quindi continuare a tassarle nonostante fossero anticipate dal committente. Per completezza, si rammenta che l’articolo 7-quater, comma 5, del D.L. 193/2016 aveva già previsto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche delle spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente al committente. Pertanto, la Legge 81/2017 di fatto “assorbe” già quanto anticipato dal citato decreto. La novità in questione assume particolare rilievo anche per quanto riguarda gli adempimenti pratici che deve seguire il professionista, poiché tali spese non devono essere riaddebitate in fattura dal lavoratore autonomo e poi dedotte dal suo reddito (e quindi non transitano nella contabilità del professionista), in quanto trattasi di costi sostenuti e dedotti direttamente dal committente. La decorrenza delle novità descritte è stata prevista a partire dal 1° gennaio 2017.

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