Cessione partecipazioni qualificate e regime fiscale delle plusvalenze

L’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata subisce una serie di modifiche. Infatti fino al 31.12.17 è imponibile per la misura del 49,72%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018,, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14% a seguito della riduzione dell’aliquota Ires al 24% e, a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il pagamento di tutti gli importi dovuti in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata è imponibile per la misura del 49,72%. Pertanto, ipotizzando l’applicazione della massima aliquota IRPEF (senza considerare le addizionali) del 43%, si ottiene un carico effettivo globale massimo del 21,28%.

Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14%. L’incremento è conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires al 24%.

A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni qualificate.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione non qualificata è imponibile per la misura del 100% e sconta una imposta sostitutiva del 26%.

Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, concorrono al reddito nella misura del:

  • 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere dal 2018 al 31.12.2018;
  • 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 01/01/2009 al 31/12/2017;
  • 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima del 01/01/2009.

Dal 1° gennaio 2019, la plusvalenza non concorrerà a formare il reddito imponibile, nel senso che sarà tassata separatamente.

Vale la pena qui sottolineare che, l’articolo 2, comma 3 del D.M. 26/05/2017 dispone che detta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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