Cessione partecipazioni qualificate e regime fiscale delle plusvalenze

L’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata subisce una serie di modifiche. Infatti fino al 31.12.17 è imponibile per la misura del 49,72%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018,, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14% a seguito della riduzione dell’aliquota Ires al 24% e, a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il pagamento di tutti gli importi dovuti in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata è imponibile per la misura del 49,72%. Pertanto, ipotizzando l’applicazione della massima aliquota IRPEF (senza considerare le addizionali) del 43%, si ottiene un carico effettivo globale massimo del 21,28%.

Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14%. L’incremento è conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires al 24%.

A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni qualificate.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione non qualificata è imponibile per la misura del 100% e sconta una imposta sostitutiva del 26%.

Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, concorrono al reddito nella misura del:

  • 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere dal 2018 al 31.12.2018;
  • 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 01/01/2009 al 31/12/2017;
  • 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima del 01/01/2009.

Dal 1° gennaio 2019, la plusvalenza non concorrerà a formare il reddito imponibile, nel senso che sarà tassata separatamente.

Vale la pena qui sottolineare che, l’articolo 2, comma 3 del D.M. 26/05/2017 dispone che detta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto