La “nuova” presunzione per le c.d. locazioni brevi

Per effetto delle previsioni contenute nel comma 17 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, la soglia massima di immobili che, se destinati alla locazione breve nel corso di un periodo d’imposta, non determinano la presunzione di imprenditorialità è stabilità nel numero di 2 appartamenti. In altri termini, la citata disposizione normativa ha dimezzato la soglia introdotta con il comma 595 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, al superamento della quale si determina l’inapplicabilità “assoluta” delle disposizioni di cui all’art. 4, D.L. n. 50/2017.

Secondo quanto stabilito dal citato comma 595 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2025, si manifestava la presunzione assoluta di imprenditorialità nel caso in cui una persona fisica, nel medesimo periodo d’imposta, conceda in locazione breve almeno 5 appartamenti. A partire dal 1° gennaio 2026, invece, la presunzione assoluta di imprenditorialità si manifesta quando il numero di appartamenti concessi in locazione è superiore a 2.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026
N. di unità concesse in locazione breve nel medesimo periodo d’imposta Presunzione di imprenditorialità N. di unità concesse in locazione breve nel medesimo periodo d’imposta Presunzione di imprenditorialità

2

No

2 No

3

No 3 Si

4

No 4

Si

5

Si 5

Si

Sulla base di quanto sopra rappresentato, a partire dal 1° gennaio 2026, emerge quanto segue:

  1. il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all’art. 4, D.L. n. 50/2017, è applicabile solo in caso di locazione breve di un numero massimo di 2 unità immobiliari a destinazione abitativa da parte di una persona fisica, nel medesimo periodo d’imposta;
  2. il superamento della soglia massima di 2 unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in locazione breve, determina lo svolgimento di un’attività d’impresa ex art. 2082, c.c., e art. 55, TUIR.

Quanto sopra necessita, a partire dal mese di gennaio 2026, di alcune precisazioni per il corretto inquadramento dei proventi derivanti dalla locazione breve, in quanto, non essedo previsto alcun regime transitorio, la “nuova” presunzione di imprenditorialità potrebbe scattare, anche, in ordine a quelle locazioni brevi il cui periodo di validità risulta essere a cavallo tra il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026.

Il caso è riferito, a mero titolo esemplificativo, al proprietario di 3 unità immobiliari ubicate in una nota località turistica montana, il quale, nel mese di dicembre 2025, ha sottoscritto 3 distinti contratti di locazione, della durata non eccedente i 30 giorni, tutti scadenti nel mese di gennaio 2026.

Secondo il quadro normativo vigente fino al 31 dicembre 2025, il soggetto titolare delle 3 unità immobiliari (proprietario) e dei 3 contratti di locazione breve, al sussistere di ogni altra condizione di cui all’art. 4, D.L. n. 50/2017, realizza un reddito fondiario (ex art. 26, TUIR), ma limitatamente ai canoni di locazione “maturati” fino al 31 dicembre 2025. A partire dal 1° gennaio 2026, invece, per i medesimi appartamenti e contratti di locazione, il medesimo soggetto assume la qualifica di imprenditore, con la necessità di attivare ogni adempimento funzionale all’esecuzione regolare della predetta attività, nonché realizza un reddito d’impresa.

N. di unità concesse in locazione breve nel medesimo periodo d’imposta Durata contratto

10.12.2025 – 09.01.2026

Periodo d’imposta 2025 Periodo d’imposta 2026

2

Reddito fondiario

Reddito fondiario

3

Reddito fondiario

Reddito d’impresa

4

Reddito fondiario

Reddito d’impresa

5

Reddito d’impresa

Reddito d’impresa

La gestione di tale situazione si complica ulteriormente nel memento in cui sono presenti ulteriori variabili, quali ad esempio:

  • la circostanza che il canone di locazione sia incassato in modo anticipato;
  • la circostanza che il soggetto titolare dei contratti di locazione sia il sublocatore o il comodatario.

In ordine alla prima problematica, il riferimento è alla “convivenza” tra il regime dei redditi fondiari, di cui agli artt. 26 ss., TUIR, e l’adozione dei regimi fiscali “naturali”, quale il regime forfetario o il regime di contabilità semplificata, partendo dal presupposto che, nel caso di canoni di locazione incassati in modo anticipato, i citati regimi fiscali (forfetario e contabilità semplificata) risultano essere orfani del loro presupposto cardine, qual è l’incasso dei canoni di locazione nel corso dell’anno 2026. In tale circostanza, infatti, il proprietario è tenuto, sicuramente, a dichiarare un reddito fondiario per la quota parte di canone riferito al periodo d’imposta 2025, ma non realizza la condizione dell’incasso quale presupposto per il reddito forfettario o di contabilità semplificata nell’anno 2026.

La medesima situazione appare ancora più evidente nel caso in cui il soggetto che concede in locazione gli immobili sia il sublocatore o il comodatario. In tali ipotesi, infatti, considerata l’applicazione del principio di cassa per l’imponibilità dei redditi diversi realizzati, il comodatario o il sublocatore attrae a tassazione i canoni di sublocazione o di locazione (per il comodatario) integralmente nel 2025, non realizzando alcun reddito d’impresa (forfettario o da contabilità semplificata) nel periodo d’imposta 2026.

In conclusione, l’assenza di un regime transitorio e un restringimento oggettivo delle ipotesi di applicazione del regime delle locazioni brevi potrebbe determinare evidenti difficoltà di gestione dei contratti di locazione a cavallo tra i due periodi d’imposta.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

I due incontri affrontano il tema delle comunicazioni all’anagrafe delle holding industriali, partendo dall’analisi di quando un soggetto è obbligato ad effettuare tale adempimento. Si analizzano poi i passaggi propedeutici per l’accreditamento iniziale in quanto soggetto comunicante, oltre che casistiche pratiche di comunicazioni all’anagrafe tributaria. Vengono analizzate altresì, ipotesi di “ravvedimenti” per comunicazioni irregolari o omesse. Si approfondirà inoltre, il tema delle comunicazioni in ambito internazionale, ai fini CRS, FATCA e DAC6.
I relatori saranno sempre a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti in contraddittorio con loro.
Il corso si terrà l’8 e il 15/07/2026 (14.30 – 17.30)

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto