Inerenti le royalties per l’utilizzo del marchio nella denominazione

La sentenza della CTR Lombardia n. 4814/2018 offre alcuni spunti interessanti in merito all’applicazione del principio di inerenza in una particolare circostanza.

La parte della controversia qui in commento è riferita alla contestazione di non deducibilità, per una società residente, dei costi sostenuti quali royalties pagate alla società controllante per un loro presunto difetto di inerenza; in particolare, dalla lettura della sentenza in commento, emerge che l’Ufficio contestava alla società italiana il fatto di corrispondere un canone per l’utilizzo di un marchio che corrispondeva al proprio nome, atteso che quel brand era già parte integrante della sua denominazione sociale.

Il Giudice d’appello ha invece confermato quanto già era stato statuito nel primo grado di giudizio, ed ha affermato, in via preliminare, che “le decisioni, di natura commerciale, sono lasciate al libero arbitrio della società e l’Ufficio, al riguardo, le può annullare solo quando le stesse sfociano in illeciti”.

Pertanto, la decisione assunta del gruppo internazionale e dall’impresa consistita nel fatto che la capogruppo pretendesse il pagamento di royalties per l’uso del nome commerciale, non sarebbe di per sé una decisione censurabile sotto il profilo fiscale.

Per il Collegio giudicante, quindi, non può ritenersi a priori anomalo che un’impresa sia chiamata a corrispondere un canone per l’utilizzo del proprio nome, seppure lo stesso faccia già parte della denominazione sociale della società stessa, quando questo nome corrisponde al marchio di proprietà di un altro soggetto, seppure questo sia la capogruppo.

È infatti vero che il Codice civile distingue fra la denominazione sociale ed il marchio, ma ciò non preclude alla possibilità che la capogruppo possa pretendere una royalty sull’uso del marchio, anche laddove l’impresa italiana includa già nella propria denominazione sociale quel nome.

Ulteriore aspetto evidenziato dal Collegio giudicante è che, nel caso in esame, è stata colta la correlazione esistente fra la royalty ed i ricavi relativi alle vendite effettuate nel territorio di riferimento dell’impresa licenziataria, ossia è stato valorizzato un concreto rapporto di causa-effetto.

In particolare, dalla prosa della sentenza si ricava che l’impresa residente aveva addotto che l’utilizzo del marchio rappresentasse per essa il c.d. “door opener” ossia il facilitatore per raggiungere clienti e fornitori di rilevanti dimensioni; in questi termini, un altro importante elemento che si trae dalla sentenza è rappresentato dalla conclusione in forza della quale non ha rilevanza il fatto che l’aumento del fatturato dei prodotti relativi alla distribuzione dei fornitori globali si sia realizzato solo qualche anno dopo l’inizio dell’utilizzo del brand e quindi del pagamento delle royalties.

Infatti, i benefici dei costi sopportati per l’utilizzo del brand non sono necessariamente immediati, ma anzi tipicamente sono i frutti che si possono trarre nelle annualità successive a quella in cui si inizia l’opera di penetrazione di nuovi mercato utilizzando appieno le proprietà intellettuali assunte in licenza.

A questo riguardo, chiosa il Collegio giudicante, è infatti noto che il principio di inerenza s’impernia sulla relazione tra due concetti: la spesa e l’impresa.

Per cui, il costo risulta deducibile non tanto se è specificatamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. Il concetto di inerenza non è perciò legato ai componenti positivi di reddito, ma all’attività esercitata, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito.

Sono pertanto deducibili anche i costi sostenuti in proiezione futura e comunque legati ad attività dalle quali possono potenzialmente derivare proventi, anche in tempi successivi.

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