Il regime amministrato paga l’IMU

Il regime del risparmio amministrato, come noto, è quel regime per cui un investitore affida i propri risparmi in deposito o in custodia presso un intermediario finanziario; così facendo, pur mantenendo la gestione degli strumenti finanziari, è sollevato da tutti gli obblighi fiscali (dichiarazione, versamento, ecc…) conservando, di fatto, l’anonimato.

Nell’abrogare l’IMU sulla prima casa, il D.L. 133/2013 all’articolo 2, comma 5, ha previsto, a decorrere dal 2013, per gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, il versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’ anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno.

I modi e i tempi con cui è stata emanata la norma hanno colto di sorpresa gli operatori i quali, vista l’imminente scadenza, hanno avuto non poche difficoltà nel determinare l’importo da versare. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 91/E del 2013 ha fornito alcune precisazioni. Innanzitutto, poiché il versamento dell’imposta sostitutiva avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, ha specificato che l’importo da versare entro il 16 dicembre deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre a settembre di ciascun anno, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Questo significa che per determinare l’ammontare dovuto, si dovranno considerare soltanto le plusvalenze maturate anche se compensate con delle minusvalenze già presenti sul medesimo conto. Così facendo si viene a creare un meccanismo per mezzo del quale si determina il pagamento di un’imposta su di un imponibile alquanto “virtuale”, visto e considerato che la sua esistenza sarà tutta da verificare e con il rischio concreto di generare situazioni croniche di crediti d’imposta.

Per comprenderne la portata facciamo un esempio. Immaginiamo un investitore che nel corso del 2013 abbia aperto un conto di trading su derivati finanziari in regime di risparmio amministrato. La gestione ha fatto registrare soltanto una plusvalenza di € 2.450, sulla quale è stata corrisposta un’imposta sostitutiva di € 490 (2.450*20%), per il resto ha chiuso l’anno 2013 con una minusvalenza complessiva di € 5.500. In base alla formulazione della norma, il nostro contribuente il 16 dicembre 2013 si sarà trovato a sborsare un acconto di € 490 nonostante la gestione negativa, con un credito d’imposta da far valere sulle future plusvalenze. Infatti, come chiarito dalla stessa risoluzione ministeriale, il versamento dell’acconto potrà essere scomputato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo esclusivamente dai versamenti concernenti la medesima imposta sostitutiva. Resta da capire cosa succede se, in presenza di un tale credito d’imposta, si decide di chiudere il conto in amministrato; sarà sufficiente una certificazione dell’intermediario sulla falsa riga di quella prevista per le minusvalenze, oppure si dovrà ricorrere all’istanza di rimborso?

Tutti interrogativi che dimostrano la superficialità circa il modus operandi con cui sono emanati determinati provvedimenti di natura tributaria nel nostro Paese, sempre più spesso orientati a sole esigenze di “cassa”.

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