Cessione della clientela nel “nuovo” reddito di lavoro autonomo

 La riforma della determinazione del reddito di lavoro autonomo, attuata dal D.Lgs. 192/2024, contiene rilevanti novità sia nella definizione dei componenti positivi di reddito, sia per la deduzione delle spese relative allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. In relazione all’individuazione dei componenti positivi di reddito, la cui imputazione continua ad assumere rilievo in base al principio di cassa, si segnala che il legislatore ha introdotto, nell’articolo 54, Tuir, il principio di onnicomprensività, nel senso che ora concorrono a formare il reddito non solo i compensi, ma più in generaletutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”.

Tale modifica ha portato all’eliminazione del precedente comma 1-quater, dell’articolo 54, Tuir, in base al quale concorrevano alla formazione del reddito anche i corrispettivi incassati a seguito della cessione della clientela o di altri elementi immateriali relativi all’attività. Alla luce dell’introduzione del principio di onnicomprensività, la rilevanza nella determinazione del reddito dei corrispettivi in questione è già implicita nel predetto principio.

Cambia, invece, la posizione della controparte, ossia del professionista che paga un corrispettivo per l’acquisizione della clientela o di altri elementi immateriali. Nella “vecchia” versione dell’articolo 54, Tuir, non vi era una specifica disposizione, ragion per cui si rendeva applicabile la regola generale della deducibilità per cassa nel periodo d’imposta di sostenimento della spesa (in tal senso si era espressa anche l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108/E/2002).

Il D.Lgs. 192/2024 introduce, invece, una specifica regola nel nuovo articolo 54-sexies, Tuir, il cui comma 3 stabilisce che la spesa per l’acquisto della clientela o di altri elementi immateriali relativi all’attività professionale è deducibile in quote di ammortamento in misura non superiore ad un quinto per ciascun periodo d’imposta. A seguito della riforma, quindi, si passa dalla deduzione integrale per cassa alla deduzione frazionata in base a quote di ammortamento del 20% per ciascun periodo d’imposta, favorendo in tal modo quei professionisti che acquisiscono altre realtà professionali in un momento iniziale della loro attività ed in presenza di redditi non elevati. Per questi soggetti la deduzione per quote di ammortamento evita l’insorgere di predite fiscali non riportabili a nuovo, secondo le regole dell’articolo 8, Tuir, con conseguente indeducibilità del costo sostenuto.

In relazione a tale nuova regola, qualche chiarimento dovrà essere fornito nell’ipotesi di pagamento rateale del corrispettivo sostenuto per l’acquisizione di “studi”. In tal caso, parrebbe di poter sostenere che la deduzione debba comunque avvenire per quote di ammortamento a partire dal periodo d’imposta in cui avviene l’acquisizione, a nulla rilevando le modalità pattuire tra le parti per il pagamento del corrispettivo. L’alternativa sarebbe quella di iniziare l’ammortamento in cinque anni per ciascuna rata pagata, ma in questo modo verrebbe meno la deduzione per quote di ammortamento in base alla regola della competenza (maturazione del diritto).

È bene osservare, infine, che, mentre le nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo introdotte dal D.Lgs. 192/2024 sono applicabili già a partire dal periodo d’imposta 2024, le disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 54-sexies, Tuir, sono efficaci a partire dal periodo d’imposta 2025, e quindi in relazione alle acquisizioni di clientela e di altri elementi immateriali avvenute a partire dall’1.1.2025. Per le spese sostenute in precedenza, la deduzione è già avvenuta (o avviene nel 2024) in base alla regola generale della cassa.

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