Il gestore di impianti sportivi e la disciplina fiscale dei corsi

È ormai diffuso costituire società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata con l’obiettivo di gestire impianti sportivi presso i quali organizzare corsi di avviamento e pratica delle varie discipline, applicando la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai partecipanti, previo loro tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva che ha provveduto al riconoscimento “sportivo” del soggetto organizzatore.

Se, ormai, alla luce di numerosi documenti di prassi amministrativa (vedi, tra tutte, la circolare 21/2003) appare ormai pacifico che, ove il loro statuto sia conforme all’art. 148 Tuir, l’Agenzia delle Entrate accetta che, per l’attività in favore di tesserati, possa trovare applicazione la citata norma agevolativa, rimane in ballo, però, il problema dell’IVA. Essa viene disciplinata in questo caso dall’art. 4, d.P.R. n. 633/1972.

L’IVA è un’imposta europea, quindi qualsiasi agevolazione deve rientrare in un quadro di autorizzazioni che ci arriva, per uniformità, dall’Unione europea. Sul punto la direttiva afferma che possono essere esenti da IVA talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo di lucro. Allora è qui il problema. Ed è evidente anche una conclusione che non voglio e non posso trarre io da solo: le nostre s.r.l. o s.p.a. dilettantistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro, pur essendo enti commerciali che svolgono attività commerciale?

Può un ente commerciale essere senza scopo di lucro senza tradire la sua natura oppure dobbiamo considerarlo un ente lucrativo che, quindi, ricerca il lucro oggettivo ma limita quello soggettivo (ossia la distribuzione di utili agli associati)?

Non voglio addentrarmi in discorsi che ci potrebbero portare fuori dalla realtà e partiamo dal presupposto che sia applicabile anche alle nostre società di capitali la norma agevolativa di cui all’art. 4 co. 4 del d.p.r. 633/1972.

La problematica ai fini della defiscalizzazione ha anche un altro aspetto da evidenziare.

E’ noto che il presupposto della norma di agevolazione, sia ai fini IVA che delle dirette è l’assenza di attività commerciale intesa come la “non” presenza sul mercato della vendita di servizi sportivi. Chi opera nell’ambito della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati, lo fa in un mercato chiuso; opera soltanto a favore dei propri soci; opera soltanto a favore dei propri tesserati. Se cosí non fosse, il Garante del libero mercato potrebbe dire qualcosa, perché ci potremmo trovare di fronte a soggetti che vanno a operare sullo stesso mercato delle imprese che erogano servizi sportivi ma a condizioni estremamente diverse sotto il profilo fiscale. Quindi il presupposto perché io possa legittimare l’art. 148 e/o, se volete, anche l’art. 4 IVA, è che la mia s.r.l. senza scopo di lucro sportiva dilettantistica operi in un mercato diverso da quello di qualsivoglia altra impresa commerciale del medesimo settore perché, se opera sullo stesso mercato, è evidente che si crea un conflitto di interessi che potrebbe andare a toccare il principio del libero mercato e il principio della libera concorrenza. La palestra, tuttavia, svolge la propria attività a favore dei tesserati, a prescindere – ed è questo un rilievo che viene sempre fatto in sede di verifica – che questo non sia scritto da nessuna parte nelle campagne pubblicitarie effettuate. Ma quanti dicono ai propri iscritti che diventano anche tesserati? Perché vedete, ai miei tempi, per tesserarti dovevi firmare, altrimenti, in assenza di firma, non poteva avere luogo il tesseramento. Era chiara l’espressione di volontà in tal senso. Si poteva dimostrare inequivocabilmente con la sottoscrizione che effettivamente un soggetto aveva espresso la volontà di tesserarsi ed era per ciò entrato in un recinto; essendo entrati in quel recinto, ero in un mercato diverso da quello in cui opera l’imprenditore commerciale. Sotto questo profilo il discorso era difendibile. Adesso, sicuramente per esigenze imprescindibili di altra natura, va tanto di moda un tesseramento “alternativo”. Infatti, molte federazioni e molti enti di promozione sportiva operano il tesseramento online, quindi, in teoria, un soggetto potrebbe essere tesserato per quattro o cinque federazioni o enti, senza saperlo nemmeno. Basta che qualcuno abbia i dati anagrafici e può procedere al tesseramento. Ecco allora che non si ha neanche la possibilità, in sede di verifica, di dimostrare che effettivamente ho operato all’interno di un mercato chiuso, perché se si chiede al soggetto, se egli sapesse di essere tesserato, questa persona potrebbe rispondere “no, non lo sono e non lo voglio essere”.

Capite che questo diventa soltanto fonte di incertezza. Sotto questo profilo, probabilmente, più che nuove agevolazioni, il mondo dello sport ha effettivamente bisogno di fare pulizia.

 

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