Alcune considerazioni sulle cooperative sportive dilettantistiche

Credo sia noto che il testo originario dell’art. 90 della legge 289/02 non prevedesse la forma cooperativa tra quelle che possono rivestire le società sportive dilettantistiche.

Solo con la legge n. 128/2004 (che ha convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72) è stato introdotto, aggiungendo nel nuovo testo del comma 17, lett. c) risultante dopo l’approvazione delle modifiche, il riferimento alla forma cooperativa.

Tuttavia con questo provvedimento il legislatore si è limitato alla semplice integrazione degli schemi societari previsti, senza ribadirlo negli altri commi della medesima normativa.

Si è posto il problema, quindi, se fosse applicabile anche ai sodalizi costituiti in tale forma la disciplina prevista dal primo comma dell’art. 90 che, letteralmente, estenderebbe solo alle società di capitali sportive le agevolazioni fiscali previste per le associazioni.

Grazie anche all’autorevole parere contenuto nello studio n. 93/2004 del Consiglio Nazionale del Notariato che osserva come: “l’omesso riferimento nel comma uno alla forma giuridica della cooperativa è frutto della mancanza di coordinamento tra due interventi normativi che sono stati effettuati in tempi diversi …. D’altra parte appare ragionevole osservare che se il legislatore ha voluto estendere le agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo perfino in favore delle società non lucrative, le quali possono fruire del regime forfetario di cui alla citata legge 398/91, non si comprende per quali ragioni la medesima possibilità debba essere negata alle cooperative. Si ritiene, dunque, come la mancata modifica del predetto comma 1 dell’art. 90 che non contiene alcun riferimento alla forma della cooperativa non impedisca di estendere l’applicabilità di tale regime anche nei confronti dei predetti soggetti”; pertanto, oggi si reputa pacifica nella prassi l’integrale equiparazione delle cooperative sportive alla disciplina delle società sportive dilettantistiche.

Il citato parere dell’ufficio studi del Notariato ci viene in aiuto anche su altro tema, apparentemente problematico, relativo alle cooperative sportive.

Infatti, una delle clausole che i sodalizi sportivi debbono obbligatoriamente recepire nei propri statuti, secondo la previsione del comma 18 del citato art. 90, è la devoluzione per finalità altruistiche dei beni residui in caso di scioglimento dell’ente.

Tale condizione è in apparente contrasto con l’art. 2514 comma 1 lett. d) del codice civile che, invece, prevede: “l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale … ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

Le due disposizioni sembrerebbero difficilmente conciliabili ma il parere in esame ci corre in aiuto: “appare corretto affermare che rispetto alla previsione dell’art. 2514, comma 1 lett. d) del c.c. prevalgono le disposizioni delle leggi speciali – ciò sia in base ai principi generali in tema di interpretazione della legge sia in funzione della specifica disposizione dettata dall’art. 2520, comma 1 c.c., -. In buona sostanza ai fini dell’attribuzione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le leggi speciali esigono una interpretazione correttiva della norma che prevede la necessità della destinazione del patrimonio della cooperativa ai fondi mutualistici. D’altra parte la deroga della previsione contenuta nell’art. 2514 citato, con la conseguente devoluzione ai fini sportivi non fa venire meno sotto il profilo sistematico, il principio della devoluzione disinteressata proprio delle cooperative. Pertanto l’obiettivo che intende realizzare la norma non risulta vanificato dall’interpretazione qui sostenuta …… in caso di scioglimento …la previsione della cooperativa della destinazione del patrimonio a fini sportivi appare certamente compatibile con le disposizioni dettate dal codice civile in materia di cooperative”.

Il parere conclude chiarendo che tale vincolo opererà esclusivamente per il caso di scioglimento della società. Negli altri casi in cui per le cooperative è prevista la devoluzione del patrimonio, quali trasformazione o fusione, ad esempio, la devoluzione dello stesso dovrà avvenire secondo le modalità ordinarie, a vantaggio dei fondi mutualistici di cui all’art. 11 della L. 55/92.

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