Regime forfetario e dichiarazione annuale Iva

I contribuenti che hanno già un’attività in corso e che hanno deciso, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, di aderire al nuovo regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi 54 – 89, della Legge 23.12.2014, n. 190, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, non devono effettuare specifiche comunicazioni bensì compilare particolari righi del modello Unico e della dichiarazione annuale Iva. In particolare, in merito alla dichiarazione annuale Iva, i soggetti che nell’anno 2015 hanno applicato il regime ordinario e che dal 2016 aderiscono al regime forfetario devono:

  • barrare la casella del rigo VA14;
  • compilare il rigo VF56;
  • compilare, eventualmente, il rigo VX4.

La casella di cui al rigo VA14, denominato “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)”, deve essere barrata per comunicare che l’attuale dichiarazione annuale Iva è l’ultima precedente all’applicazione del regime. All’interno del rigo VF56, denominato “Totale rettifiche (indicare con il segno +/-)”, deve essere indicata, con segno negativo, l’imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. In pratica, quindi, ipotizzando l’acquisto di un bene strumentale nell’anno 2014, per un importo pari a 12.200 euro comprensivo di Iva, il contribuente deve procedere alla rettifica dell’imposta detratta in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio che, nella fattispecie, sono tre (2016, 2017 e 2018). Quindi l’importo da inserire nel rigo VF56 è pari a 1.320, dato dall’imposta detratta pari a 2.200 moltiplicata per tre quinti.

Infine deve essere compilato il rigo VX4, campo 1, denominato “Importo di cui si richiede il rimborso”, al fine di indicare l’eventuale importo del credito d’imposta oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’articolo 30, quarto comma, del D.P.R. 633/1972. Tale rimborso, in linea generale, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro, ad eccezione delle ipotesi di:

  • cessazione dell’attività;
  • presenza di eccedenza di imposta detraibile nel periodo d’imposta e nelle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti.

Si rileva infine che l’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco, ha chiarito che coloro che nell’anno 2015 erano nel regime ordinario, pur avendo i requisiti per accedere al forfetario, possono nell’anno 2016 accedere al regime agevolato, senza dover attendere il triennio.

Eventuali fatture emesse nel 2016 con Iva possono essere “corrette” emettendo la rispettiva nota di credito, senza che tale comportamento pregiudichi la possibilità per il contribuente di accedere al forfetario. Il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime forfetario, infatti, si realizza solo al momento della prima liquidazione Iva periodica. Si ricorda inoltre che il mancato addebito dell’Iva implica l’assoggettamento della presente fattura (se di importo superiore a 77,47 euro) ad imposta di bollo nella misura di 2,00 euro.

 

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