Amministratori di condominio e quadro AC del modello Redditi PF

Il quadro AC del modello Redditi PF 2018 deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2017, per effettuare una serie di adempimenti.

Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello Redditi PF 2018 con le relative modalità e i termini.

Nel caso in cui l’amministratore di condominio abbia invece presentato del modello 730/2018 avvalendosi dell’assistenza fiscale, dovrà presentare la comunicazione

  • compilando il Quadro K del modello 730,
  • oppure presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del modello Redditi PF 2018.

In particolare, nel quadro AC vanno comunicati, nella Sezione II, i dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali, tenuto conto dell’eliminazione dell’obbligo di invio tramite raccomandata della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia (D.L. 70/2011).

Vanno quindi indicati nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Nella Sezione III del quadro AC va invece comunicato l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare 2017 e i dati identificativi dei relativi fornitori.

Gli acquisti che devono essere indicati nel quadro AC sono quelli effettuati nell’anno solare, indipen­dentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

 Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate:

  • per la cessione di beni immobili, al momento della stipulazione del contratto;
  • per la cessione di beni mobili, al momento della consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo, o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata, rispettivamente, alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.

L’obbligo di comunicazione in commento sussiste anche nell’ipotesi di un condominio con non più di otto condomini, che, pur non essendo obbligato alla nomina di un amministratore, ne ha comunque conferito l’incarico.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi:

  • alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’Iva gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
  • alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, come ad esempio la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale o la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi.

Ricordiamo infatti che, ai sensi dall’articolo 25-ter D.P.R. 600/1973, il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del 4%, per le prestazioni rese nell’ambito degli appalti condominiali eseguiti nell’esercizio d’impresa. Pertanto, questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento una ritenuta del 4%, non devono essere indicate nel quadro AC, dovendo invece essere indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2018) che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2017.

Tra i fornitori del condominio sono invece da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Si precisa che, in presenza di più condomìni amministrati dal contribuente, devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio, numerandoli progressivamente utilizzando il campo “Modello N.”.

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