Sdp in liquidazione: ok all’assegnazione con comportamento concludente

Le società di persone poste in liquidazione nel 2016 possono esercitare l’opzione per l’assegnazione agevolata “solo” con il comportamento concludente senza dover indicare relativi i dati in dichiarazione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 54/E di ieri.

Come noto, la legge di Stabilità 2015 ha previsto per le società di persone che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri – non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa – l’applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura:

  • dell’8%, ovvero
  • del 10,5% per le società considerate non operative.

A tal riguardo, la circolare AdE 26/E/2016 ha precisato che: “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”.

Si poteva così dubitare della possibilità di fruire dell’agevolazione per le società di persone poste in liquidazione nel 2016, le quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 322/1998, per il periodo dichiarativo infrannuale devono necessariamente utilizzare il vecchio modello Unico Sp 2016 privo della specifica sezione (nel quadro RQ) per esporre i dati della assegnazione agevolata e la relativa imposta sostitutiva.

Tali società, quindi, risultavano di fatto impossibilitate a perfezionare compiutamente l’assegnazione agevolata non potendo materialmente indicare i valori richiesti in sede di dichiarazione.

Per sopperire a tale “dimenticanza” formale, nella risoluzione di ieri, le Entrate hanno precisato che – a parziale modifica di quanto affermato con la citata circolare 26/E/2016ai fini del valido esercizio dell’opzionenon rileva la circostanza che il modello dichiarativo da presentare non contenga il quadro con esposti i valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; mancanza, peraltro, obbligata, in quanto, le novità normative entrate in vigore nel 2016 trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati nel 2017”.

Nel caso in esame, pertanto, a parere del Fisco trova applicazione esclusivamente il principio di carattere generale del comportamento concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997 secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.

Alla luce di tali affermazioni, esclusivamente per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione potrà considerarsi validamente esercitato “solo” per comportamento concludente nel caso in cui:

  • sono rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • è stato effettuato il corretto e tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24 (il 60% entro il 30 novembre ed il restante 40% entro il 16 giugno.

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