R&S: i chiarimenti del Mise sulla certificazione contabile

Fra le incisive modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S apportate dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ve ne sono alcune, già in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”), che attengono gli adempimenti formali e le modalità di riconoscimento e utilizzo del credito.

Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con la circolare direttoriale n. 38584 del 15.02.2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 circa l’onere di certificazione della documentazione contabile.

Si rammenta che la certificazione contabile deve attestare:

  • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili di R&S;
  • la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato le previsioni concernenti la certificazione contabile contenute nel testo del D.L. 145/2013, convertito dalla L. 9/2014, sotto due distinti profili:

  • estendendo l’onere di certificazione contabile a tutte le imprese, ivi comprese sia quelle soggette ex lege a revisione legale dei conti, sia quelle con bilancio certificato;
  • attribuendo alla certificazione contabile il ruolo di condizione formale necessaria per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

Per quanto concerne l’estensione dell’onere di certificazione contabile indiscriminatamente a tutte le imprese, l’articolo 1, comma 70, lett. f), L. 145/2018 ha interamente riscritto l’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013, con decorrenza retrodatata al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.

Nelle imprese soggette ex lege a revisione legale dei conti la certificazione contabile deve pertanto essere rilasciata dal soggetto incaricato, mentre, nelle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010.

Rimane invariata l’osservanza dei principi di indipendenza a cui deve essere informata l’attività del revisore.

Resta inoltre confermata, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’ammissibilità della relativa spesa sostenuta per la certificazione contabile a diretto incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a euro 5.000, entro comunque il limite massimo di 10 milioni di euro, a ristoro delle spese sostenute per adempiere l’obbligo formale.

Il Mise ha chiarito che la riformulazione dell’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013 costituisce un’espressa estensione, ai soggetti esonerati in base alla normativa precedente, dell’obbligo di certificazione contabile, che assume ora portata universale.

Per quanto concerne le modalità di riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta la Legge di Bilancio 2019, integrando l’articolo 3, comma 8, D.L. 145/2013 con decorrenza retroattiva al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, dispone che l’utilizzo in compensazione del credito è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile previsti dal comma 11.

Il Mise si è spinto oltre l’interpretazione delle disposizioni in tema di adempimenti formali precisando nella circolare che, in sede di rilascio della certificazione contabile, non è richiesta al certificatore alcuna valutazione di carattere tecnico sull’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di R&S svolte dall’impresa: la certificazione attiene dunque esclusivamente l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, esulando da qualsiasi valutazione di ammissibilità dei progetti.

Per quanto concerne il contenuto e le modalità di rilascio della certificazione contabile il Mise ha rinviato espressamente agli atti di indirizzo attualmente disponibili in materia:

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