La risoluzione 101 e la non abusività della trasformazione agevolata

Con la risoluzione 101/E emanata ieri, l’Agenzia delle Entrate, torna sul tema dell’applicazione della nuova disciplina dell’abuso del diritto in relazione alla norma agevolativa della trasformazione agevolata in società semplice introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Nella precedente risoluzione 93/E del 17 ottobre scorso aveva l’Agenzia, invece, analizzato la possibile configurabilità come abuso del diritto di un’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci e successiva cessione degli stessi.

La fattispecie esaminata dal documento di prassi riguarda una s.a.s., che da alcuni anni ha cessato l’attività di allevamento di bestiame che in precedenza svolgeva e da quel momento ha concesso in locazione e comodato i beni immobili a terzi.

Nel patrimonio sociale vi sono però anche delle partecipazioni societarie significative e questo impedisce la trasformazione “diretta” in società semplice beneficiando della disciplina agevolativa.

Per questo motivo la società ha manifestato all’Agenzia l’intenzione di effettuare una scissione della società, mantenendo in capo alla scissa partecipazioni, crediti e debiti, e trasferendo invece alla società beneficiaria i beni immobili e le attrezzature, procedendo quindi alla trasformazione “agevolata” di quest’ultima.

Nell’affrontare la questione della natura abusiva o meno dell’operazione, il documento di prassi evidenzia come l’abuso del diritto si possa riscontrare soltanto quando ricorrono congiuntamente tre presupposti:

  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

In considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice può essere attuata dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili ai soci, l’Agenzia ritiene che la società beneficiaria risultante dalla scissione possa beneficiare della misura agevolativa, finalizzata a consentire alle immobiliari di gestione di uscire dal regime d’impresa, quando vi è una gestione “passiva” dei beni immobili, a condizioni fiscali meno onerose rispetto a quelle “ordinarie”.

La scissione si deve quindi considerare come operazione “propedeutica” e funzionale, nel caso di specie, alla realizzazione dell’obiettivo al quale punta la misura della Legge di Stabilità 2016.

Il vantaggio fiscale c’è, ma non si può qualificare come indebito, essendo “stimolato” dallo stesso legislatore: non essendo verificato il primo presupposto richiesto dall’analisi si può fermare qui e conseguentemente non occorre neppure verificare la sussistenza degli altri due presupposti previsti dalla norma.

Le conclusioni dell’Agenzia appaiono non solo assolutamente condivisibili, ma anche “incoraggianti” rispetto all’applicazione indiscriminata che molto spesso c’è stata negli anni passati dell’abuso del diritto, fino a quando questo rappresentava soltanto una “creazione giurisprudenziale” e non aveva ancora trovato una definizione normativa.

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