“Resto al Sud” per l’agricoltura

Da sempre, uno degli aspetti maggiormente problematici in agricoltura, e per questo particolarmente attenzionati dal Legislatore, è il passaggio generazionale da intendersi, non solo come continuità in un contesto di un’azienda, ma anche come vero e proprio inserimento nell’attività lavorativa a mezzo del subentro tramite acquisizione di aziende e/o terreni.

Fina a oggi si è assistito in tal senso, sia alla previsione di norme poste a tutela dell’integrità quale garanzia di prosecuzione aziendale, sia a forme agevolative in termini di supporto al subentro in aziende terze, nonché di aiuto alla sostenibilità dell’impresa quale, in questo caso, la detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir nel caso di terreno condotti in locazione.

A queste varie forme agevolative, nell’ultimo anno se ne sono aggiunte di ulteriori quale, ad esempio, l’esenzione dal versamento degli oneri contributivi, dapprima in misura integrale (100% per i primi tre anni) e poi in percentuale (66% nel quarto e, infine 50% nell’ultimo), per i giovani under 40 che si approcciano al mondo agricolo, valevole per il quinquennio 2017-2022, introdotta con la L. 232/2016.

Non da meno, anche in uno degli ultimi provvedimenti legislativi, il cd. D.L. Mezzogiorno (il D.L. 91/2017) si trova traccia in tal senso, sia nell’articolo 3 relativo alla banca delle terre incolte e abbandonate, sia nel precedente articolo 2, comma 1, con cui viene previsto che, per estendere anche alle imprese agricole la misura prevista al precedente articolo 1 e ribattezzata “Resto al Sud” interviene sull’articolo 10, D.Lgs. 185/2000 con cui il Legislatore ha introdotto alcune agevolazioni in termini di accesso al credito da parte dei giovani in agricoltura.

Nello specifico, il capo III contiene le disposizioni dirette a sostenere a livello nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

Beneficiarie sono le imprese esercitate sia in forma individuale sia collettiva, che subentrano nella conduzione di un’intera azienda agricola che esercita solo le attività agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ. da almeno un biennio da calcolarsi alla data di presentazione della domanda agevolativa.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo viene richiesta, oltre all’obbligo di esercizio esclusivo di attività agricole ex articolo 2135, cod. civ., quindi coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, un’anzianità aziendale non superiore a 6 mesi e soprattutto, in ragione della ratio delle norme, che siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Nel caso di società, il requisito viene rispettato quando almeno la metà dei soci e delle quote di partecipazione siano riconducibili a giovani under 40.

A questo deve aggiungersi il requisito oggettivo della presentazione di progetti aventi l’obiettivo di sviluppare e/o consolidare l’azienda agricola per il tramite di iniziative che ben possono contemplare le fasi della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’agevolazione prevista consiste nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a 0, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Gli eventuali mutui concessi sono assistiti dalle ordinarie garanzie previste per il credito agrario di cui all’articolo 44, D.Lgs. 385/1993.

Le iniziative ammesse sono quelle con un massimale di investimento non superiore a 1.500.000 euro.

In tale contesto si innesta la previsione dell’articolo 2, comma 1, D.L. 91/2017 in quanto viene previsto che, limitatamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa al mutuo agevolato come sopra descritto, i giovani under 40 possono richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo del 35% della spesa ammissibile (quindi con un tetto pari a 525.000 euro) o mutui agevolati, a un tasso pari a 0, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile.

In questo secondo caso la norma prevede una durata massima del mutuo pari a 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

I fondi messi a disposizione a copertura dell’agevolazione ammontano rispettivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2017, incrementati a 15 milioni di euro su base annua per il successivo triennio 2018-2020.

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