Pubblicato il modello per optare per il patent box

Disponibile il modello per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (cosiddetto patent box) in vigore già dal 2015. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 144042 di ieri approva, infatti, il form da utilizzare per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La pubblicazione del modello segue il decreto del Ministro dello sviluppo economico dello scorso 30 luglio, attuativo delle nuove disposizioni introdotte dall’ultima Legge di stabilità approvata (L. 190/2014).

Si ricorda che il patent box si sostanzia in un regime opzionale di tassazione a cui possono aderire tutte le imprese per i redditi derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali quali opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il beneficio fiscale è fruibile mediante una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento – nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale.

Il modello approvato ieri consente di optare per il regime del patent box. In particolare, esso si utilizza per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, per gli anni 2015 e 2016. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2017), l’opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Il modello, formato da una sola pagina, si presenta con una struttura semplificata ed è composto dalle seguenti sezioni:

  • dall’informativa sul trattamento dei dati personali (prima facciata del modello),
  • dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario (prima parte della seconda facciata del modello),
  • dai riquadri relativi all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione (seconda parte della seconda facciata del modello).

Il provvedimento in commento precisa che la scelta va esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

L’opzione è comunicata da parte dei soggetti che intendono avvalersi del patent box in via telematica, in modo diretto ovvero tramite soggetti incaricati. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la trasmissione telematica, occorre utilizzare il software “Patent_box” che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia entro il mese novembre.

Si evidenzia, infine, che i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “Patent_box”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

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