L’utilizzo del credito d’imposta ZFU è assimilabile ad una compensazione verticale

Nella risposta n. 197 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di fruire del credito d’imposta ZFU Centro Italia, previsto dall’articolo 46 del D.L. 50/2017, per compensare l’imposta sostitutiva emergente dalla rivalutazione dei beni d’impresa nell’ambito di un’operazione di conferimento di un ramo aziendale.

La disposizione agevolativa in questione prevede, per i soggetti che hanno subito una contrazione del fatturato a causa del verificarsi degli eventi sismici, l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100 mila euro e dall’Irap nel limite di 300 mila euro da riferirsi, sempre per ciascun periodo di imposta, al valore della produzione netta.

La fruizione dell’agevolazione si realizza attraverso la compensazione nell’ambito del modello F24.

La particolarità del caso esaminato dall’Agenzia è legata alla tipologia del debito che l’istante intende compensare, derivante dall’imposta sostitutiva da versare per la rivalutazione dei beni d’impresa conferiti ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir.

Nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale, infatti, verrà conferito nella società il ramo di azienda di un’altra società, che ha comunque sede nel perimetro della zona franca urbana interessata, e l’istante vorrebbe utilizzare il credito d’imposta ZFU Centro Italia per compensare appunto l’imposta sostitutiva derivante dalla scelta di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori del complesso aziendale emergenti nell’operazione.

La risposta da parte dell’Agenzia l’istanza di interpello è negativa, perché di fatto così si realizzerebbe “un utilizzo indiscriminato del credito d’imposta ZFU”.

Il documento di prassi evidenzia al riguardo che, ai fini della quantificazione del reddito agevolabile, devono essere considerati soltanto i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell’attività produttiva, escludendo invece quelli che rivestono carattere straordinario: l’intervento del legislatore mirerebbe infatti a garantire il beneficio dell’esenzione esclusivamente ai redditi derivanti dall’attività “ordinaria” svolta nella ZFU.

Le modalità di attuazione dell’agevolazione si basano sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 e prevedono che le imposte commisurate al reddito ordinario di impresa, prodotto nel perimetro della relativa zona franca urbana, rappresentino un credito da utilizzare in compensazione in F24 rispetto ai versamenti dovuti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali, purché riferibili comunque al “reddito ordinario di impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU”.

A tal fine la risposta all’interpello richiama quanto l’Agenzia aveva avuto modo di affermare nella risoluzione n. 36/E del 3 aprile 2015 circa la qualificazione della tipologia di compensazione che si viene a realizzare, da assimilare, agli effetti pratici, ad una compensazione verticale.

Nel documento di prassi citato, infatti, era stato affermato che “lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta)”.

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