La minus da trasformazione non abbatte la plus da assegnazione

La minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata in società semplice non può essere utilizzata per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E di ieri.

Nel caso analizzato dal documento di prassi, la società istante, in data 27 settembre 2016, ha effettuato ben due operazioni agevolate ai sensi della L. 208/2015:

  • dapprima, ha assegnato parte degli immobili posseduti, determinando una plusvalenza di 106.229 euro;
  • poi, si è trasformata in società semplice. Dalla trasformazione è emersa una minusvalenza, derivante dagli immobili non assegnati, di 244.955 euro.

Con l’interpello la società ha interrogato il Fisco circa la possibilità di compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia ha richiamato i chiarimenti resi con la circolare 37/E/2016 in tema di assegnazione. Nell’occasione è stato precisato che la minusvalenza generata per effetto dell’assegnazione di beni non merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Ciò in ragione del fatto che, in via ordinaria, l’articolo 101 del Tuir stabilisce che non sono deducibili le minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni non merce ai soci, atteso che trattasi di un’operazione non realizzata a titolo oneroso di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 86.

La risoluzione afferma che la stessa irrilevanza trova applicazione anche nella determinazione della base imponibile della sostitutiva.

In pratica, quindi, la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume valenza, né ai fini Ires/Irpef, né ai fini del calcolo dell’imposta sostituiva connessa all’operazione agevolata.

La conclusione va estesa anche alla trasformazione agevolata. Ciò in quanto tale operazione:

  • è riservata alle società immobiliari di gestione, per le quali gli immobili sono beni non merce;
  • costituisce, al pari dell’assegnazione, un’ipotesi riconducibile alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 86 del Tuir, giacché trattasi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Ne deriva che, nel caso oggetto della risoluzione, la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione agevolata non può essere utilizzata a scomputo delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni agevolate.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva coincide con l’ammontare complessivo della plusvalenza da assegnazione (pari a 106.229 euro).

Al di là delle precisazioni fornite dalla risoluzione, resta ancora da chiarire se la compensazione tra componente negativo e positivo possa o, meglio, debba essere fatta valere anche tra operazioni agevolate diverse, allorquando il differenziale negativo assuma rilevanza fiscale.

È il caso, ad esempio, in cui emerge una minusvalenza da cessione e, al contempo, una plusvalenza da assegnazione. In via cautelativa, in tali ipotesi, si consiglia di propendere per l’obbligatorietà della compensazione, giacché così facendo il risparmio fiscale, essendo calcolato sull’8%, sarebbe inferiore a quello ottenibile deducendo il componente negativo dal reddito d’impresa.

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